Art. 2.
                       Ambito di applicazione

   1.   Le   disposizioni   della   presente   legge   si   applicano
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  da parte della Regione, delle
agenzie,  degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche
da  essa dipendenti. 2. Si applicano altresi', ad eccezione dell'art.
14,  alle  aziende  ed agli enti del Servizio sanitario regionale che
agiscono  in  forma  singola  o, preferibilmente, associata, anche di
area vasta.
   3.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  1e  2,  di seguito denominati
«amministrazioni  aggiudicatrici»,  esercitano  le  relative funzioni
secondo i rispettivi ordinamenti.