Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti. 2. Si applicano altresi', ad eccezione dell'art. 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta. 3. I soggetti di cui ai commi 1e 2, di seguito denominati «amministrazioni aggiudicatrici», esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.