Art. 20.
                  Disposizioni finali e transitorie

   1.  Fino  alla data di approvazione degli atti di cui all'art. 10,
commi  3  e  4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'art. 125,
comma  11,  del  decreto  legislativo n. 163 del 2006:  a) l'art. 15,
comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2000;
    b) l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 2000;
    c) l'art. 26, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 17
del 2004.
   2.  Per  l'acquisizione  di beni e servizi da parte della Regione,
gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del regolamento regionale n. 6 del
2001  continuano  ad avere applicazione, nei limiti di compatibilita'
con  le  disposizioni  vigenti,  fino  all'approvazione degli atti di
competenza  della  Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, e
dell'art. 18, comma 2.
   3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  ai relativi
contratti  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  al momento della
pubblicazione  del  bando,  ove richiesta, ovvero di spedizione della
lettera di invito.
   4.  Ai  contratti  in  corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore  della  presente legge si applicano le disposizioni vigenti al
momento della conclusione dei contratti stessi.