Art. 20. Disposizioni finali e transitorie 1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art. 10, commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006: a) l'art. 15, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2000; b) l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 2000; c) l'art. 26, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 17 del 2004. 2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano ad avere applicazione, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni vigenti, fino all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, e dell'art. 18, comma 2. 3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito. 4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.