Art. 21.
                          Entrata in vigore

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione  nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La  presente  legge  sara'  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 21 dicembre 2007
                               ERRANI