Art. 3. Sistema regionale di acquisto 1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalita' previste dal Capo VI della medesima legge. 2. Nei casi in cui e' consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.