Art. 3.
                    Sistema regionale di acquisto

   1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge
regionale  n.  11  del  2004,  le  amministrazioni  aggiudicatrici si
avvalgono  dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo
le  modalita'  previste dal Capo VI della medesima legge. 2. Nei casi
in  cui  e'  consentito  loro  di  procedere  in  modo  autonomo alle
acquisizioni  di  beni  e  servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed
agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.