Art. 4. Programmi di acquisizione 1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alle acquisizioni di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo. 2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalita' per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti. 3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorita', i criteri e gli indirizzi da seguire, nonche' le strutture organizzative cui sono destinati. 4. I programmi sono pubblicati sul «profilo di committente» della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione e' effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 5. I dirigenti, secondo modalita' individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice: a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei servizi.