Art. 4.
                      Programmi di acquisizione

   1.  Le  amministrazioni aggiudicatrici procedono alle acquisizioni
di  beni  e  servizi  sulla  base  dei  programmi  di cui al presente
articolo.  2.  Ciascuna  amministrazione  aggiudicatrice definisce le
modalita'  per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione
di  beni  e  servizi  di  propria  competenza  e per il controllo dei
risultati conseguiti.
   3. I   programmi   individuano  le  esigenze  da  soddisfare,  gli
obiettivi  che  si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le
risorse necessarie; possono specificare le priorita', i criteri e gli
indirizzi  da  seguire,  nonche'  le strutture organizzative cui sono
destinati.
   4.  I programmi sono pubblicati sul «profilo di committente» della
amministrazione   aggiudicatrice.   Sulla  base  dei  programmi  sono
predisposti  gli  avvisi  di preinformazione, la cui pubblicazione e'
effettuata  ai  sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124
del decreto legislativo n. 163 del 2006.
   5.   I   dirigenti,  secondo  modalita'  individuate  da  ciascuna
amministrazione aggiudicatrice:
    a) attuano   i   programmi   adottando   le  specificazioni,  gli
adeguamenti  operativi  e gli altri atti necessari per l'acquisizione
di  beni  e  servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando
quanto previsto all'articolo
    b) provvedono  alle  acquisizioni non programmate ma urgenti, ove
motivatamente  necessarie  a  non  pregiudicare  la funzionalita' dei
servizi.