Art. 5. Elenco dei fornitori 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalita' di organizzazione, aggiornamento e conservazione. Possono altresi' avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER. 2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10. 3. I requisiti e le modalita' di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice.