Art. 5.
                        Elenco dei fornitori

   1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici possono istituire l'elenco
dei   fornitori   disciplinandone  le  modalita'  di  organizzazione,
aggiornamento e conservazione. Possono altresi' avvalersi dell'elenco
dei  fornitori  gestito dall'Agenzia Intercent-ER. 2. Nell'elenco dei
fornitori  sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di
specializzazione,  tecnico-organizzativi  ed economici, a partecipare
alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.
   3.  I  requisiti  e  le  modalita'  di  iscrizione,  formazione  e
aggiornamento  dell'elenco  dei  fornitori  sono  resi  noti mediante
pubblicazione   sul  profilo  di  committente  della  amministrazione
aggiudicatrice.