Art. 6. Responsabile del procedimento 1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza. 2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attivita' di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata puo' nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento. 3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, e' responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento. 4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006, assicura l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento. 5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresi' l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza difatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullita' o annullamento del contratto, ne da' comunicazione scritta al dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne da' comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformita' di cui all'art. 17.