Art. 6.
                    Responsabile del procedimento

   1.  Le  amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile
del  procedimento  per  le  fasi  di  progettazione,  affidamento  ed
esecuzione di propria competenza. 2. Qualora l'acquisizione di beni o
servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano
ad  esse  affidate le funzioni e le attivita' di stazione appaltante,
ciascuna  amministrazione  interessata  puo' nominare un responsabile
del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.
   3.  Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, e' responsabile
del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola
fase di cui cura lo svolgimento.
   4.  Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal
decreto  legislativo  n.  163  del 2006, assicura l'impulso alle fasi
procedimentali   e  ne  cura  il  regolare,  efficiente  ed  efficace
svolgimento.
   5.  Il  responsabile  del  procedimento  cura  l'adempimento degli
obblighi   di  pubblicazione  e  comunicazione  assicurando  altresi'
l'accesso,   la   partecipazione   e   l'informazione   dei  soggetti
qualificati   ai   sensi  delle  disposizioni  vigenti.  Ove  accerti
l'esistenza  difatti,  atti o omissioni che rallentino lo svolgimento
della  procedura,  di cause di nullita' o annullamento del contratto,
ne  da'  comunicazione  scritta  al dirigente competente all'adozione
dell'atto  conclusivo  del  procedimento.  Ove accerti l'esistenza di
inadempimenti  o  ritardi  nella fase esecutiva, ne da' comunicazione
scritta   al  dirigente  nella  cui  competenza  rientri  il  singolo
contratto  e ai preposti alla verifica di conformita' di cui all'art.
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