Art. 7. Trattamento dei dati 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), trattare i dati inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi in forma aggregata.