Art. 7.
                        Trattamento dei dati

   1.  Le  amministrazioni aggiudicatrici possono, nel rispetto degli
articoli  18  e  19  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), trattare i dati
inerenti  l'elenco  dei  fornitori,  le  procedure  di affidamento, i
soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i
contratti  e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni
e  gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi
in forma aggregata.