Art. 8.
            Modalita' e criteri di scelta del contraente

   1.  Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure
di  scelta del contraente disciplinate dal decreto legislativo n. 163
del   2006,  nei  casi  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste.  2.
L'affidamento  dei contratti e' effettuato con il criterio del prezzo
piu'  basso,  o  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente piu'
vantaggiosa  qualora  siano  valutati  anche altri elementi, oltre al
prezzo.