Art. 8. Modalita' e criteri di scelta del contraente 1. Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006, nei casi e secondo le modalita' ivi previste. 2. L'affidamento dei contratti e' effettuato con il criterio del prezzo piu' basso, o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.