Art. 10.
                        Copertura finanziaria

   1.  Per  l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla
presente  legge  si  provvede  mediante l'utilizzo degli stanziamenti
iscritti  nell'unita' previsionale di base 2.83.243 denominata «Spese
per    investimenti    nei    settori    produttivi   dell'industria,
dell'artigianato,  del commercio e dell'agricoltura», nell'ambito 2 -
Sviluppo economico - Funzione obiettivo n. 283 denominata «Interventi
per  il  rafforzamento  del sistema produttivo regionale», alla legge
regionale n. 24/2005, art. 8.