Art. 10. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 2.83.243 denominata «Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura», nell'ambito 2 - Sviluppo economico - Funzione obiettivo n. 283 denominata «Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale», alla legge regionale n. 24/2005, art. 8.