Art. 2.
Incentivi alle imprese con procedura negoziale contratto di programma
                              regionale

   1.   Il   contratto   di  programma  regionale  e'  finalizzato  a
valorizzare  la  contrattazione  programmata  a livello regionale e a
favorire   l'attuazione   di   interventi   complessi   di   sviluppo
territoriale  e  settoriale  realizzati  da  una singola impresa o da
gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti
a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.
   2.  Il  contratto  di programma regionale costituisce lo strumento
regionale,  coerente  con  le normative settoriali, con le scelte del
documento     strategico     regionale,     con     gli     indirizzi
urbanistico-territoriali,  per  l'attuazione di politiche di sviluppo
locale intese a:
   a)  attuare  una politica selettiva per migliorare la capacita' di
innovazione  e la qualita' delle imprese attraverso la valorizzazione
di determinati settori strategici;
   b)  promuovere  ed attrarre investimenti produttivi sul territorio
regionale per il rilancio dell'economia regionale;
   c)  far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso
l'aggregazione  economica  delle imprese, l'allargamento dimensionale
delle stesse e puntando sulle eccellenze;
   d)  assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico,
integrandone  i  diversi  ambiti  di intervento relativi ad attivita'
produttive,   ricerca   ed  innovazione  tecnologica,  formazione  ed
occupazione;
   e) conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa
in  coerenza  con la programmazione finanziaria regionale, integrando
risorse regionali, nazionali e comunitarie;
   f)   favorire   l'integrazione   della   Regione  con  il  sistema
finanziario  coinvolto  nel  finanziamento  delle  iniziative  e  nel
raggiungimento degli obiettivi economico-sociali prefissati.
   3.  Gli  aiuti,  a  valere  sul  contratto  di programma regionale
stipulato  tra  la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in
incentivi   alle   medie  e  grandi  imprese,  societa'  cooperative,
consorzi,  societa'  consortili  di  imprese di qualsiasi dimensione,
operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio
in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a
tali  settori,  da  concedere,  attraverso la procedura negoziale del
decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  123,  art.  6,  per  la
realizzazione  sul  territorio  regionale  di  un  piano  progettuale
complesso  ed  integrato riferibile ad un'unica finalita' di sviluppo
ed  articolato  in diverse tipologie di investimento o di intervento,
anche  plurisettoriali,  fortemente  integrati, tesi a sviluppare una
strategia   di   filiera,   di   distretto   o   direte  di  imprese.
L'ammissibilita'   agli   aiuti  e'  limitata  ai  piani  progettuali
corredati  dell'impegno di almeno un istituto di credito, societa' di
investimento  o  societa'  finanziaria  iscritta all'albo speciale ai
sensi  del  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, art. 107,
tenuto  presso  la  Banca d'Italia, a finanziare i singoli interventi
previsti  con  la  concessione  di  linee  finanziarie  a medio-lungo
termine,  ovvero  con  interventi  di  partecipazione  temporanea  al
capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.
   4.  L'aiuto  rispetta  le  limitazioni e condizioni previste per i
singoli  settori  di  intervento  e per alcune tipologie di imprese e
settori  soggetti  a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la
disciplina   multisettoriale   dei  grandi  progetti.  Gli  incentivi
concessi  non  sono  cumulabili  con altri aiuti di stato a finalita'
regionale  o  con  altri  aiuti  destinati  ai  medesimi beni oggetto
dell'agevolazione.
   5.  Oggetto  del  contratto  di programma regionale sono i singoli
programmi   di  investimento  localizzati  sul  territorio  regionale
facenti  parte  del  piano  complesso ed integrato di cui al comma 3,
consistenti  in  iniziative produttive, in infrastrutture di supporto
materiali  e  immateriali,  essenziali  e  funzionali  alla  migliore
attivazione  dei  programmi,  in  interventi  per  l'attivazione e la
gestione  di  servizi  comuni,  in  piani  organici  di  attivita' di
ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione,
di    incremento   occupazionale,   di   internazionalizzazione,   di
salvataggio e rilancio di imprese in difficolta'.
   6.   Gli   incentivi   sono   concessi  in  relazione  alle  spese
ammissibili,  individuate  da  apposito  regolamento  di attuazione e
dettagliate  nel  disciplinare  dello strumento di agevolazione nelle
forme  tecniche  di  cui  al decreto legislativo n. 123/1998, art. 7,
anche  combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta,
bonus   fiscale,   finanziamento   agevolato,   contributi  in  conto
interessi,  azioni  di  ingegneria  finanziaria  inerenti  garanzie e
partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei
limiti  di  intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e
condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in
misura  non  inferiore  al  venticinque  per  cento  del valore degli
investimenti ammessi.
   7. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita
istruttoria  e  valutazione  delle  istanze  sulla  base dei seguenti
criteri:
   a) affidabilita' del soggetto proponente e delle singole imprese;
   b)  integrazione  tra  finanza  agevolata  e  apporto  di capitale
proprio  o  finanza  concessa  da  istituti  di credito o societa' di
investimento  o societa' finanziaria di cui al comma 3 nella forma di
apporto di capitale di rischio;
   c)  rispondenza  delle  iniziative  alle  principali  direttive di
sviluppo  settoriale  e territoriale fissate in coerenza con il Piano
d'azione  per  lo  sviluppo  economico  regionale  di  cui alla legge
regionale  29 dicembre 2005, n. 24, art. 8 e successive modifiche, di
seguito denominato PASER, e con il documento strategico regionale;
   d) fattibilita' tecnica;
   e) fattibilita' amministrativa;
   f) fattibilita' economico-finanziaria;
   g)  tempestivita'  degli  effetti  sull'incremento  dei  risultati
dell'impresa e dell'incremento occupazionale;
   h) sostenibilita' ambientale e risparmio energetico;
   i) positivo impatto sul sistema socio-economico.
   8.  La  Regione  Campania  provvede  alla revoca totale o parziale
delle  agevolazioni  concesse, applicando le sanzioni e gli interessi
nei  limiti  previsti dal decreto legislativo n. 123/1998, in caso di
mancato  rispetto  del divieto di cumulo di agevolazioni, dei vincoli
di  destinazione  dei  beni oggetto di agevolazioni, insussistenza di
condizioni  e degli elementi di valutazione del progetto, falsita' di
dichiarazioni,  incoerenza  tra  gli investimenti realizzati e quelli
ammessi a contributo, altri casi previsti dal contratto stipulato.