Art. 4. Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura automatica credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione 1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e' finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunita' di inserimento duraturo nel mondo del lavoro. 2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l'occupazione nelle unita' locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7, nel rispetto dei limiti di intensita' stabiliti dalla Commissione europea. 3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica. 4. L'agevolazione e' concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione e' concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per n periodo di almeno tre anni. 5. L'incremento della base occupazionale e' considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 6. L'agevolazione e' determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 7. La misura dell'agevolazione e' differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilita' e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorita' e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa e' utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 123/1998 art. 7, commi 3 e 4. 8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresi', se e' mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unita' locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unita' locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento. 9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, eta' e professionalita'.