Art. 4.
Incentivi  per l'incremento dell'occupazione con procedura automatica
         credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

   1.  Il  credito  d'imposta  per  l'incremento  dell'occupazione e'
finalizzato  a  favorire  l'incremento  dell'occupazione stabile e la
creazione di nuove opportunita' di inserimento duraturo nel mondo del
lavoro.
   2.   Alle  imprese  che  incrementano  il  numero  dei  lavoratori
dipendenti  o  che  ne stabilizzano l'occupazione nelle unita' locali
ubicate  sul  territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la
procedura  automatica  e  nelle  forme  di  credito d'imposta o bonus
fiscale  di  cui  al decreto legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7,
nel  rispetto  dei  limiti  di intensita' stabiliti dalla Commissione
europea.
   3.  L'aiuto  rispetta  le limitazioni e condizioni previste, per i
singoli  settori  di  intervento  e  per alcune tipologie di imprese,
dalla disciplina comunitaria specifica.
   4.  L'agevolazione e' concessa per ogni lavoratore assunto a tempo
determinato  o  indeterminato  in  incremento  rispetto al numero dei
lavoratori  a  tempo  determinato o indeterminato mediamente occupati
nei  dodici  mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione e'
concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato
in  contratti  a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le
assunzioni  sono  effettuate durante il periodo d'imposta fissato con
provvedimento  di  attivazione  della  procedura  di  agevolazione  e
mantenute per n periodo di almeno tre anni.
   5.  L'incremento  della base occupazionale e' considerato anche al
netto   delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in  societa'
controllate  o  collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o
facenti  capo,  anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
   6.  L'agevolazione e' determinata in misura proporzionale ai costi
salariali  connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto
dal  comma  4  per  il  periodo  massimo  di  due  anni dalla data di
assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a
tempo  parziale,  l'agevolazione  spetta in misura proporzionale alle
ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
   7.  La  misura dell'agevolazione e' differenziabile in riferimento
alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilita' e
svantaggio  dei  lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di
intervento,  in ragione di priorita' e indirizzi adottati in coerenza
con il PASER. Essa e' utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con
il  disciplinare  dello  strumento  di  agevolazione,  esclusivamente
secondo  le  modalita'  previste  dal decreto legislativo n. 123/1998
art. 7, commi 3 e 4.
   8.  L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi
nazionali,  anche  con  riferimento  ai  soggetti  che non hanno dato
diritto  al  credito  d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni
per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia
delle   categorie  protette  prevista  dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresi', se e' mantenuto
il  livello  occupazionale  raggiunto nelle unita' locali ubicate sul
territorio  regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo
indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le
imprese aventi unita' locali ubicate anche al di fuori del territorio
regionale registra un effettivo incremento.
   9.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno,  la  giunta regionale
trasmette  al  consiglio regionale una relazione da cui si evincono i
risultati  delle  verifiche  e  del  monitoraggio degli effetti delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, identificando la nuova
occupazione  generata  per settore, tipologia e dimensione d'impresa,
area territoriale, sesso, eta' e professionalita'.