Art. 5. Aiuti agli investimenti con procedura valutativa incentivi per l'innovazione e lo sviluppo 1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitivita' sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale. 2. Alle imprese che realizzano progetti di cui al comma 1 sul territorio regionale sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, concessioni di garanzie, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998, articoli 5 e 7. L'ammissibilita' agli aiuti puo' essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, societa' di investimento o societa' finanziaria di cui all'art. 2, comma 3, a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, con interventi di partecipazione temporanea al capitale, con prestiti partecipativi ovvero con interventi equipollenti. 3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, costi di gestione e funzionamento, comunque strumentali e necessari all'attuazione dei progetti di cui al comma 1. 4. Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di cui all'art. 7, comma 3, in relazione a distinte finalita' di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento e di gestione nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente legge e nel rispetto delle limitazioni, condizioni ed intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti distato a finalita' regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione a ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa e' rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione e' rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non e' esercitato il riscatto.