Art. 5.
Aiuti  agli  investimenti  con  procedura  valutativa  incentivi  per
                     l'innovazione e lo sviluppo

   1.  Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati
a   promuovere  progetti  orientati  al  rafforzamento  dei  processi
produttivi,     distributivi     e    organizzativi    di    impresa,
all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa
e  della  competitivita'  sui  mercati  nazionali  e  internazionali,
tramite  la  realizzazione  di interventi di carattere strutturale in
investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca
e  sviluppo  tecnologico,  volti  a  produrre effetti duraturi per le
imprese che operano sul territorio regionale.
   2.  Alle  imprese  che  realizzano  progetti di cui al comma 1 sul
territorio  regionale  sono concessi aiuti con procedura valutativa e
nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato,
contributo  in  conto  interessi,  concessioni di garanzie, azioni di
ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale
di  rischio, ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998, articoli 5
e  7.  L'ammissibilita'  agli  aiuti  puo'  essere  limitata ai piani
progettuali  corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito,
societa'  di  investimento  o societa' finanziaria di cui all'art. 2,
comma  3,  a  finanziare  i  singoli  investimenti  previsti  con  la
concessione   di   linee   finanziarie  a  medio-lungo  termine,  con
interventi  di  partecipazione  temporanea  al capitale, con prestiti
partecipativi ovvero con interventi equipollenti.
   3.   Oggetto  di  agevolazione  sono  le  spese  di  investimento,
sostenute  anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni
materiali  ed  immateriali  nuovi,  spese per servizi e consulenze di
carattere  straordinario, costi di gestione e funzionamento, comunque
strumentali  e  necessari all'attuazione dei progetti di cui al comma
1.
   4. Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di cui
all'art.  7,  comma  3, in relazione a distinte finalita' di politica
economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e
settori  economici,  di  specifiche  caratteristiche dei programmi di
investimento  e di gestione nel rispetto di quanto disciplinato dalla
presente  legge  e  nel  rispetto  delle  limitazioni,  condizioni ed
intensita'  di  aiuto  stabiliti  dalla Commissione europea. Essi non
sono  cumulabili  con altri aiuti distato a finalita' regionale o con
altri   aiuti   destinati   ai   medesimi   beni   e   spese  oggetto
dell'agevolazione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della
loro  acquisizione  a ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo
d'imposta  successivo  a quello nel quale sono entrati in funzione, i
beni  sono  dismessi,  ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio  dell'impresa  ovvero  destinati a strutture produttive
diverse  da  quelle  che hanno diritto all'agevolazione, la stessa e'
rideterminata  escludendo  dagli  investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati,  l'agevolazione  e'  rideterminata escludendo il costo non
ammortizzato  degli  investimenti agevolati per la parte che eccede i
costi  delle  nuove  acquisizioni.  Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria,  le disposizioni precedenti si applicano anche se non e'
esercitato il riscatto.