Art. 6. Incentivi per il consolidamento delle passivita' a breve 1. Gli incentivi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passivita' a breve sono finalizzati a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese aventi sede legale ed unita' produttive ubicate sul territorio regionale e a facilitare il rapporto con il sistema creditizio e finanziario. 2. Sono concessi aiuti, con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto interessi di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articoli 5 e 7, alle imprese che effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve, esistenti alla data di pubblicazione del bando, nei confronti di banche, anche in presenza di garanzie di confidi ovvero delle garanzie previste da fondi di garanzia nazionali o regionali, condizionate all'aumento del capitale sociale nella misura fissata con il disciplinare attuativo di cui all'art. 7, comma 3. 3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica. 4. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento ditale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nel triennio precedente, da qualunque fonte essi provengono. 5. Il diritto al beneficio viene meno nei casi di insolvenza nel rimborso del finanziamento, di risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell'attivita' ovvero di assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria.