Art. 6.
      Incentivi per il consolidamento delle passivita' a breve

   1.  Gli  incentivi  per  il consolidamento a medio e lungo termine
delle passivita' a breve sono finalizzati a favorire il rafforzamento
della  struttura  patrimoniale  delle  imprese  aventi sede legale ed
unita'  produttive ubicate sul territorio regionale e a facilitare il
rapporto con il sistema creditizio e finanziario.
   2.  Sono concessi aiuti, con procedura valutativa e nella forma di
contributo  in  conto  interessi  di  cui  al  decreto legislativo n.
123/1998,  articoli  5 e 7, alle imprese che effettuano operazioni di
consolidamento  a  medio  e  lungo  termine  di  passivita'  a breve,
esistenti  alla  data  di  pubblicazione  del bando, nei confronti di
banche,  anche  in  presenza  di  garanzie  di  confidi  ovvero delle
garanzie  previste  da  fondi  di  garanzia  nazionali  o  regionali,
condizionate  all'aumento  del  capitale sociale nella misura fissata
con il disciplinare attuativo di cui all'art. 7, comma 3.
   3.  L'aiuto  rispetta  le  limitazioni e condizioni previste per i
singoli  settori  di  intervento  e per alcune tipologie di imprese e
settori soggetti a disciplina comunitaria specifica.
   4.  L'agevolazione  consiste  in  un contributo in conto interessi
fino  al  totale  del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con
decreto  del  Ministro  competente  nella  misura  massima consentita
secondo  la  regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del
finanziamento   non  ecceda  la  misura  individuata  con  l'apposito
disciplinare  dello  strumento  di  agevolazione.  Al  raggiungimento
ditale  massimale  concorrono i contributi erogati in de minimis alla
medesima  impresa  nel  triennio  precedente, da qualunque fonte essi
provengono.
   5.  Il  diritto al beneficio viene meno nei casi di insolvenza nel
rimborso  del  finanziamento,  di risoluzione o estinzione anticipata
del   finanziamento,   di   cessazione   dell'attivita'   ovvero   di
assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria.