Art. 7. Modalita' di attuazione 1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e' adottata con appositi regolamenti. 2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonche' all'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorita' utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo. 3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all'emanazione di appositi disciplinari ed atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformita' con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/1998 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. 4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti: a) l'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15; b) l'art. 42 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15; c) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24. 5. La giunta regionale, per le medesime finalita' di cui alle norme abrogate, definisce, nell'ambito del regime di aiuti istituito all'art. 5, specifici disciplinari per incentivi destinati: a) alle piccole e medie imprese artigiane; b) alla promozione dell'imprenditoria giovanile sul territorio regionale che garantisce l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, la creazione di nuove opportunita' di inserimento per le fasce svantaggiate, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la pro- mozione di attivita' in forma di lavoro autonomo, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita'; c) alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di importanza minore; d) alla promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile. I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti. 6. I disciplinari di cui al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali. 7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne e' richiesto il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.