Art. 7.
                       Modalita' di attuazione

   1.  La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e' adottata con appositi regolamenti.
   2.   La   giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  procede,  in  coerenza  con  il PASER, alla ripartizione
delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonche' all'individuazione
dei  settori  e  degli  ambiti territoriali specifici di intervento e
delle  priorita'  utilizzate  nei  criteri  di  selezione,  anche  in
relazione  allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati
ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo.
   3.   La   giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  procede  all'emanazione di appositi disciplinari ed atti
che  consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformita' con
quanto  disposto  dal  decreto  legislativo n. 123/1998 ed alle norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato.
   4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:
   a) l'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
   b) l'art. 42 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
   c)  i  commi  2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale 29
dicembre 2005, n. 24.
   5.  La  giunta  regionale,  per  le medesime finalita' di cui alle
norme  abrogate, definisce, nell'ambito del regime di aiuti istituito
all'art. 5, specifici disciplinari per incentivi destinati:
   a) alle piccole e medie imprese artigiane;
   b)  alla  promozione  dell'imprenditoria  giovanile sul territorio
regionale  che  garantisce  l'ampliamento  della  base  produttiva ed
occupazionale,  la creazione di nuove opportunita' di inserimento per
le  fasce  svantaggiate,  lo  sviluppo di piccole e medie imprese, la
pro-  mozione di attivita' in forma di lavoro autonomo, l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita';
   c)  alle  assunzioni  di  giovani  apprendisti da parte di imprese
artigiane  singole  o  associate,  in applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di importanza minore;
   d)  alla promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro
autonomo femminile.
   I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti.
   6.  I  disciplinari  di cui al comma 3 sono parimenti definiti per
agevolazioni  a  favore  delle  piccole  e medie imprese industriali,
commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.
   7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne
e'  richiesto  il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal
ricevimento  del  provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende favorevolmente acquisito.