Art. 8. Monitoraggio e valutazione 1. L'amministrazione regionale provvede al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime di aiuto e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi. 2. Il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi avvengono secondo criteri, modalita' ed indicatori predeterminati in riferimento agli obiettivi fissati. 3. Entro il trenta novembre di ogni anno la giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale contenente i risultati del monitoraggio e le valutazioni, nonche' la ricognizione di tutti gli strumenti di aiuto operativi, al fine di valutare la coerenza complessiva del sistema e procedere alla razionalizzazione dello stesso.