Art. 8.
                     Monitoraggio e valutazione

   1.  L'amministrazione  regionale  provvede al monitoraggio ed alla
valutazione  degli  interventi di cui alla presente legge, al fine di
verificare  lo  stato  di  attuazione,  anche finanziario, di ciascun
regime di aiuto e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi.
   2.   Il   monitoraggio   e  la  valutazione  dell'efficacia  degli
interventi   avvengono   secondo  criteri,  modalita'  ed  indicatori
predeterminati in riferimento agli obiettivi fissati.
   3.  Entro  il  trenta  novembre  di  ogni anno la giunta regionale
presenta  una relazione al Consiglio regionale contenente i risultati
del  monitoraggio  e le valutazioni, nonche' la ricognizione di tutti
gli  strumenti  di  aiuto  operativi, al fine di valutare la coerenza
complessiva  del  sistema  e  procedere  alla razionalizzazione dello
stesso.