Art. 9.
Piano  d'azione  per  lo  sviluppo economico regionale modifiche alla
                legge regionale 4 luglio 1991, n. 11

   1. La necessita' di garantire un efficiente e trasparente processo
di  attuazione  degli  strumenti agevolativi istituiti dalla presente
legge,  garantendo al contempo un'adeguata certezza nei tempi e nelle
procedure   attuative,   rende   necessario   adeguare  l'ordinamento
amministrativo   della   giunta   regionale.  Pertanto,  al  fine  di
rafforzare  e razionalizzare l'azione amministrativa per l'attuazione
del  Piano  d'azione per lo sviluppo economico regionale, di cui alla
legge  regionale  29  dicembre  2005, n. 24, art. 8 sono apportate le
seguenti modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11:
   a)  «l'Area  generale di coordinamento: Sviluppo attivita' settore
secondario»  e' ridenominata «Area generale di coordinamento Sviluppo
economico»;
   b)  nell'ambito dell'area di cui alla lettera a), e' trasferito il
settore  «Sviluppo  e  promozione  delle attivita' commerciali», gia'
istituito  nell'Area  generale  di  coordinamento  Sviluppo attivita'
settore terziario;
   c)  per  l'esercizio  delle competenze in materia di politiche per
l'industria,    il   commercio   e   la   distribuzione,   l'energia,
l'artigianato  e  i comparti estrattivi, nell'ambito dell'area di cui
alla  lettera  a),  sono  ridenominati  i  settori e rideterminate le
relative funzioni secondo quanto di seguito disposto:
   1)   Settore:  Programmazione  delle  politiche  per  lo  sviluppo
economico;
   1.1.   programmazione  economico-finanziaria,  monitoraggio  delle
azioni  e  degli  interventi, gestione delle attivita' correlate alle
competenze di programmazione e monitoraggio;
   1.2.   promozione   e   gestione  degli  osservatori  sul  sistema
produttivo regionale e i prezzi;
   2)  Settore:  Aiuti  alle  imprese  e  sviluppo degli insediamenti
produttivi;
   2.1.  gestione  degli  strumenti  di  agevolazione  a favore delle
imprese    e    del   sistema   regionale   della   cooperazione   di
produzione-lavoro e sociale;
   2.2.    gestione    degli   interventi   di   infrastrutturazione,
valorizzazione,   ottimizzazione   delle   aree   di   localizzazione
produttiva,  estrattiva  e  distributiva  delle  reti  distributive e
logistiche,  degli  interventi  finalizzati  alla  localizzazione  di
impianti  e  reti  per  la produzione e la distribuzione di energia e
all'ottimizzazione  dei  fabbisogni  energetici e promozione dell'uso
razionale dell'energia;
   3)   Settore:  Promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
produttivo
   3.1.  gestione  degli strumenti e interventi per la promozione, la
tutela  e  lo  sviluppo  delle  produzioni e dei sistemi territoriali
regionali,   per  il  marketing  territoriale  e  l'attrazione  degli
investimenti,  per  i  connessi  progetti di internazionalizzazione e
cooperazione internazionale;
   3.2.  gestione  delle  azioni di promozione del sistema fieristico
regionale;
   3.3.  gestione  degli  strumenti  di  promozione  dell'accesso  al
credito  e  alla  finanza, degli strumenti finanziari immobiliari, di
garanzia e di partecipazione al capitale di rischio;
   3.4.  gestione degli interventi per l'aggregazione degli operatori
industriali,  commerciali  e  artigiani  in  associazioni,  consorzi,
cooperative e societa';
   4) Settore: Regolazione dei mercati;
   4.1.attivita'  di  regolazione di competenza regionale e correlate
attivita' di gestione e controllo;
   4.2.  gestione delle attivita' relative alle autorizzazioni per le
strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
   4.3. istituzione, regolamentazione e svolgimento di fiere, mercati
e mostre;
   4.4.  pianificazione  e  regolazione  delle  attivita' finalizzate
all'utilizzo   di   acque  minerali,  acque  calde  e  termali,  alla
produzione  di  acque  minerali,  alla  realizzazione  e  gestione di
impianti   termali,   alla  produzione  di  energia,  alle  attivita'
estrattive tramite l'utilizzo di cave e torbiere.