Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  Per  i fini di questa legge e' istituito un apposito fondo nel
bilancio  provinciale.  Per  gli esercizi finanziari 2008 e 2009 sono
autorizzate le seguenti spese:
   a) per l'anno 2008 la somma di 10.000.000 di euro;
   b) per l'anno 2009 la somma di 10.000.000 di euro.
   2. Alla copertura dell'onere di cui al comma i si provvede per gli
anni 2008 e 2009 con riduzione di 10.000.000 di euro per ciascun anno
dal  fondo  per  nuove leggi - spese correnti (unita' previsionale di
base 95.5.110).
   3.  La  Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio
le  variazioni  conseguenti  a  questa  legge, ai sensi dell'art. 27,
terzo  comma,  della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme
in  materia  di  bilancio  e di contabilita' generale della provincia
autonoma di Trento).