Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di questa legge e' istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 sono autorizzate le seguenti spese: a) per l'anno 2008 la somma di 10.000.000 di euro; b) per l'anno 2009 la somma di 10.000.000 di euro. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma i si provvede per gli anni 2008 e 2009 con riduzione di 10.000.000 di euro per ciascun anno dal fondo per nuove leggi - spese correnti (unita' previsionale di base 95.5.110). 3. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento).