(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 70 del
                          21 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Costituzione  e  disciplina  del  Collegio  regionale per le garanzie
                             statutarie

   1.  La presente legge istituisce e disciplina, in attuazione degli
articoli 79 e 80 dello Statuto, il Collegio regionale per le garanzie
statutarie   (di   seguito  denominato  collegio),  quale  organo  di
consulenza della Regione.
   2.  Il  collegio  e'  composto  da  cinque  esperti, di cui uno e'
indicato  dal  Consiglio delle autonomie locali, eletti dal consiglio
regionale  a  maggioranza dei tre quarti dei componenti, da scegliere
tra:
   a)    magistrati   a   riposo   della   giurisdizione   ordinaria,
amministrativa o contabile;
   b) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
   c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
   d)  esperti  di  riconosciuta  competenza,  in materia di pubblica
amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa.
   3.  Il  collegio,  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
unica  votazione,  elegge  al  proprio  interno  il  presidente ed un
vicepresidente.  Il  presidente  resta in carica cinque anni e non e'
rieleggibile.
   4.  I  componenti  del collegio durano in carica cinque anni e non
sono immediatamente rieleggibili. In caso di cessazione dall'incarico
del  componente del collegio prima della scadenza dal mandato, il suo
successore rimane in carica cinque anni.