Art. 10. Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 2007. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente allo stanziamento necessario mediante legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 11 dicembre 2007 DEL TURCO