Art. 10.
                          Norma finanziaria

   1.  La  presente  legge  non  comporta oneri per il bilancio della
Regione  relativo  all'esercizio  finanziario  2007. Per gli esercizi
successivi  si  provvede  annualmente  allo  stanziamento  necessario
mediante legge di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 11 dicembre 2007
                              DEL TURCO