Art. 2. Incompatibilita' e prerogative 1. L'ufficio di componente del collegio e' incompatibile con l'espletamento di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione. E' altresi' incompatibile con qualsiasi candidatura presentata alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti. 2. I componenti del collegio, nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, hanno accesso agli uffici e agli atti della Regione, purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico. 3. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del consiglio disciplina le modalita' di organizzazione e funzionamento del Collegio ed individua nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio una struttura di supporto al Collegio stesso, anche attraverso eventuali modifiche organizzative. 4. La struttura di cui al comma 3, posta alle dipendenze funzionali del collegio, puo' operare previa intesa tra il Presidente del consiglio regionale ed il presidente del collegio, con la collaborazione di altre strutture consiliari.