Art. 2.
                   Incompatibilita' e prerogative

   1.  L'ufficio  di  componente  del  collegio  e' incompatibile con
l'espletamento    di    attivita'   professionali,   imprenditoriali,
commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni
di  conflitto  di interessi con la Regione. E' altresi' incompatibile
con  qualsiasi  candidatura  presentata  alle  assemblee elettive nei
cinque anni precedenti.
   2.  I  componenti  del  collegio, nello svolgimento delle funzioni
loro attribuite, hanno accesso agli uffici e agli atti della Regione,
purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
   3. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale. L'ufficio di
Presidenza  del consiglio disciplina le modalita' di organizzazione e
funzionamento     del     Collegio     ed    individua    nell'ambito
dell'organizzazione  del  Consiglio  una  struttura  di  supporto  al
Collegio stesso, anche attraverso eventuali modifiche organizzative.
   4.  La  struttura  di  cui  al  comma  3,  posta  alle  dipendenze
funzionali del collegio, puo' operare previa intesa tra il Presidente
del  consiglio  regionale  ed  il  presidente  del  collegio,  con la
collaborazione di altre strutture consiliari.