Art. 3. Funzioni consultive 1. Il collegio, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, di 1/5 dei consiglieri, e della Giunta regionale, esprime parere: a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione; b) sull'ammissibilita' dei referendum e delle iniziative popolari, di cui all'art. 7 della presente legge; c) sui rilievi di compatibilita' con lo Statuto delle deliberazioni legislative; d) sull'interpretazione dello Statuto e la compatibilita', con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali, anche su richiesta del consiglio delle autonomie locali, nel caso previsto dall'art. 71 dello Statuto; e) su ogni altra questione di legittimita' dell'azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative. 2. Il Collegio esprime altresi' parere sulle richieste delle Giunte consiliari, ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto e, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, sulla legittimita' del Regolamento del Consiglio, ai sensi dall'art. 18 dello Statuto.