Art. 3.
                         Funzioni consultive

   1.  Il  collegio,  su  richiesta  del Presidente della Giunta, del
Presidente  del consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, di
1/5 dei consiglieri, e della Giunta regionale, esprime parere:
   a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi
della Regione;
   b) sull'ammissibilita' dei referendum e delle iniziative popolari,
di cui all'art. 7 della presente legge;
   c)   sui   rilievi   di   compatibilita'   con  lo  Statuto  delle
deliberazioni legislative;
   d)  sull'interpretazione  dello  Statuto  e la compatibilita', con
questo,  di  leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali, anche
su  richiesta del consiglio delle autonomie locali, nel caso previsto
dall'art. 71 dello Statuto;
   e)  su ogni altra questione di legittimita' dell'azione regionale,
anche con riferimento ad iniziative legislative.
   2.  Il  Collegio  esprime  altresi'  parere  sulle richieste delle
Giunte  consiliari,  ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto e,
su   richiesta   di  1/3  dei  Consiglieri,  sulla  legittimita'  del
Regolamento del Consiglio, ai sensi dall'art. 18 dello Statuto.