Art. 4. Termine per l'espletamento dei pareri 1. Il collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti. Il termine e' prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta per motivate ragioni. 2. In caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma 1 puo' essere ridotto a dieci giorni. 3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, gli organi regionali procedono ugualmente. 4. Nel computo dei termini di cui al comma 1 e 2 non sono considerati i giorni festivi.