Art. 4.
                Termine per l'espletamento dei pareri

   1.  Il collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla
richiesta da parte degli organi competenti. Il termine e' prorogabile
di ulteriori dieci giorni una sola volta per motivate ragioni.
   2.  In caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma
1 puo' essere ridotto a dieci giorni.
   3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia
stato espresso, gli organi regionali procedono ugualmente.
   4.  Nel  computo  dei  termini  di  cui  al  comma  1 e 2 non sono
considerati i giorni festivi.