Art. 5.
                        Efficacia dei pareri

   1.  Il  collegio  trasmette  al Consiglio regionale tutti i pareri
espressi e predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta
che trasmette al Consiglio regionale.
   2.  Il  Consiglio  regionale puo' deliberare in senso contrario ai
pareri del collegio a maggioranza assoluta.
   3.  I pareri del collegio sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione.