Art. 5. Efficacia dei pareri 1. Il collegio trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi e predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta che trasmette al Consiglio regionale. 2. Il Consiglio regionale puo' deliberare in senso contrario ai pareri del collegio a maggioranza assoluta. 3. I pareri del collegio sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.