Art. 6.
                   Funzioni in materia elettorale

   1.  Il  Collegio  svolge  i  compiti  amministrativi  inerenti  lo
svolgimento   delle   elezioni  allo  stesso  demandati  dalla  legge
elettorale.
   2.  Nel caso di annullamento delle elezioni regionali, il collegio
nomina  la  commissione prevista dall'art. 86, comma 2 dello Statuto,
composta   da   tre  cittadini  eleggibili  al  Consiglio  regionale,
sorteggiandoli  da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio
regionale e rinnovata ogni cinque anni.