Art. 6. Funzioni in materia elettorale 1. Il Collegio svolge i compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni allo stesso demandati dalla legge elettorale. 2. Nel caso di annullamento delle elezioni regionali, il collegio nomina la commissione prevista dall'art. 86, comma 2 dello Statuto, composta da tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni.