Art. 7.
Attribuzioni  in  materia di referendum e di procedimenti legislativi
                       di iniziativa popolare

   1.  Il  collegio,  ai  sensi dell'art. 77 dello Statuto, valuta la
ricevibilita'   e   ammissibilita'   delle  richieste  di  referendum
abrogativo   presentate  dai  soggetti  legittimati,  verificando  la
regolarita' del procedimento seguito per la presentazione, secondo le
norme dello Statuto e della legge regionale in materia di referendum.
   2. Il collegio comunica l'esito del referendum al presidente della
giunta che lo proclama.