Art. 7. Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti legislativi di iniziativa popolare 1. Il collegio, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto, valuta la ricevibilita' e ammissibilita' delle richieste di referendum abrogativo presentate dai soggetti legittimati, verificando la regolarita' del procedimento seguito per la presentazione, secondo le norme dello Statuto e della legge regionale in materia di referendum. 2. Il collegio comunica l'esito del referendum al presidente della giunta che lo proclama.