Art. 3. Ambito dell'intervento 1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimita' o irregolarita' riscontrati da parte di uffici o servizi: a) dell'Amministrazione regionale; b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali; c) delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalita'; d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali; e) degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite. 2. L'intervento del Difensore civico puo' riguardare anche le attivita' degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti. 3. Il Difensore civico puo' altresi' segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalita' di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene: a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorche' siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarita' o le disfunzioni; b) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonche' nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento. 5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici. 6. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso. 7. Il Difensore civico non puo' intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.