Art. 3.
                   Istituzione di borse di studio

  1. In memoria dei caduti sono istituite due borse di studio di euro
2.500,00  cadauna in favore del piu' meritevole fra gli allievi delle
scuole  umbre  di ogni ordine e grado. 2. L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio  regionale  cura,  d'intesa  con le Prefetture di Perugia e
Terni  le  modalita'  di  segnalazione  ed  erogazione delle borse di
studio.