Art. 3. Istituzione di borse di studio 1. In memoria dei caduti sono istituite due borse di studio di euro 2.500,00 cadauna in favore del piu' meritevole fra gli allievi delle scuole umbre di ogni ordine e grado. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con le Prefetture di Perugia e Terni le modalita' di segnalazione ed erogazione delle borse di studio.