Art. 4.
                          Norma finanziaria

  1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 2, comma
1  e  all'art.  3, comma 1 e' autorizzata per l'anno 2007 la spesa di
euro 5.000,00 da iscrivere nella unita' previsionale di base 01.1.005
denominata  «Funzionamento  del  Consiglio regionale» (cap. 9). 2. Al
finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione
di   pari   importo   dello   stanziamento   esistente  nella  unita'
previsionale  di  base  16.1.002  del  bilancio  di  previsione  2007
denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100).
  3.  Per  gli  anni  2008  e  successivi  l'entita'  della  spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'art.  27,  comma  3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
  4.  La  Giunta  regionale, a norma delle vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
  Data a Perugia,
                             LORENZETTI