Art. 4. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1 e' autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 5.000,00 da iscrivere nella unita' previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale» (cap. 9). 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2007 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100). 3. Per gli anni 2008 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, LORENZETTI