Art. 2.
                     Competenze della Provincia

   1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:
   a)  coordinamento  ed indirizzo delle politiche e delle iniziative
rilevanti ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso adottate
nel territorio provinciale;
   b) adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione
e  la  riduzione dell'inquinamento luminoso, entro un anno dalla data
di approvazione di questa legge;
   c)  definizione,  nell'ambito  del  piano  di cui alla lettera b),
delle  linee  guida  per  la  predisposizione  dei  piani  comunali o
sovracomunali   di  intervento  per  la  riduzione  dell'inquinamento
luminoso;
   d) individuazione, con regolamento, degli interventi relativi agli
impianti  di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, per i quali e'
richiesta autorizzazione e le relative modalita' di rilascio;
   e)  promozione,  in  accordo  con  le  comunita'  e  i  comuni, di
iniziative  di  formazione  in  materia di illuminazione, avvalendosi
anche  della  collaborazione  delle  associazioni  che si occupano di
inquinamento  luminoso,  degli  ordini  professionali  e  di  enti  e
associazioni competenti in materia;
   f)   pubblicazione   di  un  rapporto  triennale  sullo  stato  di
attuazione  del  piano provinciale di intervento per la prevenzione e
la riduzione dell'inquinamento luminoso;
   g)  erogazione  di  incentivi ai comuni per la predisposizione dei
piani  comunali  di  intervento  e  per  l'adeguamento degli impianti
pubblici  di  illuminazione  esterna  esistenti  ai  criteri  tecnici
previsti da questa legge.
   2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Provincia
provvede  avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell'Agenzia
provinciale per l'energia (APE).