Art. 2. Competenze della Provincia 1. La Provincia esercita le seguenti funzioni: a) coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative rilevanti ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso adottate nel territorio provinciale; b) adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, entro un anno dalla data di approvazione di questa legge; c) definizione, nell'ambito del piano di cui alla lettera b), delle linee guida per la predisposizione dei piani comunali o sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso; d) individuazione, con regolamento, degli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, per i quali e' richiesta autorizzazione e le relative modalita' di rilascio; e) promozione, in accordo con le comunita' e i comuni, di iniziative di formazione in materia di illuminazione, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia; f) pubblicazione di un rapporto triennale sullo stato di attuazione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso; g) erogazione di incentivi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di intervento e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti da questa legge. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Provincia provvede avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE).