Art. 3.
                        Competenze dei comuni

   1. Ai comuni compete:
   a)  l'adozione  del  piano comunale di intervento per la riduzione
dell'inquinamento luminoso;
   b)   l'adeguamento   del  regolamento  edilizio,  con  particolare
riguardo alle modalita' di installazione degli impianti luminosi;
   c)    la    promozione    di    campagne    di   sensibilizzazione
sull'inquinamento luminoso;
   d)   il   censimento  dei  siti  e  delle  sorgenti  di  rilevante
inquinamento   luminoso,  anche  su  segnalazione  degli  osservatori
astronomici  iscritti  nell'elenco  previsto  dall'art.  4,  comma 2,
lettera c);
   e) la predisposizione dell'elenco delle fonti di illuminazione che
possono  derogare  ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f);
   f)  la  vigilanza, tramite controlli periodici, sul rispetto delle
misure  stabilite per gli impianti di illuminazione esterna da questa
legge e dal regolamento edilizio.
   2.   I  comuni  provvedono  all'adozione  del  piano  comunale  di
intervento  per la riduzione dell'inquinamento luminoso entro un anno
dalla  data  di approvazione del piano provinciale previsto dall'art.
2, comma 1, lettera b).