Art. 3. Competenze dei comuni 1. Ai comuni compete: a) l'adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso; b) l'adeguamento del regolamento edilizio, con particolare riguardo alle modalita' di installazione degli impianti luminosi; c) la promozione di campagne di sensibilizzazione sull'inquinamento luminoso; d) il censimento dei siti e delle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso, anche su segnalazione degli osservatori astronomici iscritti nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c); e) la predisposizione dell'elenco delle fonti di illuminazione che possono derogare ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f); f) la vigilanza, tramite controlli periodici, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna da questa legge e dal regolamento edilizio. 2. I comuni provvedono all'adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso entro un anno dalla data di approvazione del piano provinciale previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b).