Art. 4.
         Piano provinciale di intervento per la prevenzione
              e la riduzione dell'inquinamento luminoso

   1.  Il  piano  provinciale  di  intervento per la prevenzione e la
riduzione  dell'inquinamento  luminoso contiene le linee guida per la
progettazione  e  la  realizzazione  degli  impianti di illuminazione
esterna  nonche' i criteri per il graduale adeguamento degli impianti
esistenti  a partire dai piu' inquinanti. Le linee guida si informano
ai seguenti principi:
   a)  l'illuminazione  stradale  e  di  arredo  urbano e' effettuata
mediante fonti luminose rivolte verso il basso;
   b)   nell'illuminazione  stradale  i  livelli  di  luminanza  sono
conformi  all'indice  illuminotecnico  della tipologia di strada, nei
limiti dei valori previsti dalle norme vigenti;
   c)   negli   impianti   di  illuminazione  pubblica  esterna  sono
utilizzate lampade ad alta efficienza;
   d)  l'illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico
e'   limitata   temporalmente   e   quantitativamente   all'effettiva
necessita';
   e)  il  divieto  di  utilizzare  fari  o  fasci  luminosi, fissi o
semoventi,  rivolti  verso  l'alto, fatti salvi i motivi di interesse
pubblico o i casi previsti da norme vigenti.
   2. Il piano provinciale puo' inoltre prevedere:
   a)   i   criteri   generali   di   incentivazione   economica  per
l'adeguamento delle strutture di illuminazione esistenti;
   b)   i   programmi  di  formazione  professionale  per  tecnici  e
progettisti di impianti di illuminazione;
   c)  l'elenco degli osservatori astronomici di interesse pubblico e
delle   aree   naturali   meritevoli  di  una  tutela  differenziata,
individuati mediante apposita cartografia;
   d)  l'elenco  dei  siti  di  osservazione astronomica, individuati
mediante apposita cartografia;
   e)   l'individuazione   della   zona  di  particolare  protezione,
derivante   dall'applicazione   delle  fasce  di  rispetto,  mediante
apposita cartografia;
   f)  i  criteri  tecnici per la progettazione, l'installazione e la
gestione  degli  impianti  di  illuminazione  esterna,  le  eventuali
deroghe a tali criteri e le eventuali fasce di rispetto.
   3. Fino alla data di entrata in vigore del piano provinciale:
   a) gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna,
nuovi  o  esistenti,  sono  progettati  ed  eseguiti nel rispetto dei
principi elencati al comma 1;
   b)  le  fonti  luminose  di cui al comma 1, lettera a), presentano
un'intensita'  luminosa  non superiore a 0,49 candele per 1.000 lumen
per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi.