Art. 4. Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso 1. Il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso contiene le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nonche' i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai piu' inquinanti. Le linee guida si informano ai seguenti principi: a) l'illuminazione stradale e di arredo urbano e' effettuata mediante fonti luminose rivolte verso il basso; b) nell'illuminazione stradale i livelli di luminanza sono conformi all'indice illuminotecnico della tipologia di strada, nei limiti dei valori previsti dalle norme vigenti; c) negli impianti di illuminazione pubblica esterna sono utilizzate lampade ad alta efficienza; d) l'illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico e' limitata temporalmente e quantitativamente all'effettiva necessita'; e) il divieto di utilizzare fari o fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l'alto, fatti salvi i motivi di interesse pubblico o i casi previsti da norme vigenti. 2. Il piano provinciale puo' inoltre prevedere: a) i criteri generali di incentivazione economica per l'adeguamento delle strutture di illuminazione esistenti; b) i programmi di formazione professionale per tecnici e progettisti di impianti di illuminazione; c) l'elenco degli osservatori astronomici di interesse pubblico e delle aree naturali meritevoli di una tutela differenziata, individuati mediante apposita cartografia; d) l'elenco dei siti di osservazione astronomica, individuati mediante apposita cartografia; e) l'individuazione della zona di particolare protezione, derivante dall'applicazione delle fasce di rispetto, mediante apposita cartografia; f) i criteri tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le eventuali deroghe a tali criteri e le eventuali fasce di rispetto. 3. Fino alla data di entrata in vigore del piano provinciale: a) gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, sono progettati ed eseguiti nel rispetto dei principi elencati al comma 1; b) le fonti luminose di cui al comma 1, lettera a), presentano un'intensita' luminosa non superiore a 0,49 candele per 1.000 lumen per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi.