Art. 5. Incentivazione 1. La provincia, tramite l'APE, provvede alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi e di misure finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico, nel quadro delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia). Alle spese derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'APE con il proprio bilancio.