Art. 5.
                           Incentivazione

   1.  La  provincia,  tramite  l'APE,  provvede  alla concessione di
contributi  a  soggetti  pubblici  e  privati per la realizzazione di
interventi  e  di misure finalizzati alla riduzione dell'inquinamento
luminoso  mediante impianti ad alto rendimento energetico, nel quadro
delle  autorizzazioni  di  spesa  previste dalla legge provinciale 29
maggio  1980,  n.  14  (Provvedimenti  per  il risparmio energetico e
l'utilizzazione  delle  fonti  alternative  di  energia).  Alle spese
derivanti  dall'applicazione di questo articolo provvede l'APE con il
proprio bilancio.