Art. 6. Vigilanza e sanzioni 1. In caso di violazioni delle prescrizioni stabilite dal piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dai piani comunali previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), nonche' del regime autorizzativo previsto dal regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), il comune territorialmente interessato irroga la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. I relativi proventi sono introitati nel bilancio del comune. 2. Ove siano accertate le violazioni indicate al comma 1, il comune, indipendentemente dalle sanzioni amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni violate entro un congruo termine. Nello stesso periodo gli impianti difformi sono utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso ovvero spenti se non si pregiudicano le condizioni di sicurezza pubblica o privata. Se l'interessato non si conforma al provvedimento di diffida, il comune ordina il fermo degli impianti e la loro rimozione. 3. Se i comuni non provvedono all'adozione del piano comunale entro la scadenza prevista dall'art. 3, comma 2, sono esclusi dai benefici previsti dall'art. 5 per i successivi ventiquattro mesi. 4. Se le violazioni indicate al comma 1 sono commesse dai comuni, all'irrogazione delle sanzioni ivi previste provvede l'APE. I relativi proventi sono introitati nel bilancio dell'APE. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo articolo si osservano le disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 6. I comuni e l'APE svolgono le attivita' di vigilanza sull'applicazione di questa legge in correlazione con i rispettivi ambiti di competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative. In ogni caso i comuni possono avvalersi, ai fini della vigilanza, del supporto tecnico dell'APE. 7. La decorrenza del regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto da questa legge e' individuata nel regolamento di attuazione di questa legge, che disciplina anche le eventuali norme transitorie. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 3 ottobre 2007 DELLAI (Omissis).