Art. 6.
                        Vigilanza e sanzioni

   1.  In  caso  di violazioni delle prescrizioni stabilite dal piano
provinciale   di   intervento  per  la  prevenzione  e  la  riduzione
dell'inquinamento  luminoso,  previsto  dall'art. 2, comma 1, lettera
b),  e  dai piani comunali previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a),
nonche'  del  regime  autorizzativo  previsto  dal regolamento di cui
all'art.   2,   comma  1,  lettera  d),  il  comune  territorialmente
interessato  irroga la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. I
relativi proventi sono introitati nel bilancio del comune.
   2.  Ove  siano  accertate  le  violazioni  indicate al comma 1, il
comune,  indipendentemente dalle sanzioni amministrative, diffida gli
interessati  ad  adeguarsi alle prescrizioni violate entro un congruo
termine.  Nello  stesso periodo gli impianti difformi sono utilizzati
in  modo  da  limitare al massimo il flusso luminoso ovvero spenti se
non si pregiudicano le condizioni di sicurezza pubblica o privata. Se
l'interessato  non si conforma al provvedimento di diffida, il comune
ordina il fermo degli impianti e la loro rimozione.
   3.  Se  i  comuni  non  provvedono all'adozione del piano comunale
entro  la  scadenza  prevista  dall'art. 3, comma 2, sono esclusi dai
benefici previsti dall'art. 5 per i successivi ventiquattro mesi.
   4.  Se le violazioni indicate al comma 1 sono commesse dai comuni,
all'irrogazione   delle  sanzioni  ivi  previste  provvede  l'APE.  I
relativi proventi sono introitati nel bilancio dell'APE.
   5.  Per  l'applicazione  delle sanzioni amministrative previste da
questo articolo si osservano le disposizioni stabilite dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
   6.   I   comuni   e  l'APE  svolgono  le  attivita'  di  vigilanza
sull'applicazione  di  questa  legge in correlazione con i rispettivi
ambiti  di competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative.
In ogni caso i comuni possono avvalersi, ai fini della vigilanza, del
supporto tecnico dell'APE.
   7.   La  decorrenza  del  regime  autorizzatorio  e  sanzionatorio
previsto da questa legge e' individuata nel regolamento di attuazione
di questa legge, che disciplina anche le eventuali norme transitorie.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 3 ottobre 2007
                               DELLAI
   (Omissis).