ALLEGATO . Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dal-l'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalita' di attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita) e successive modificazioni. 2. La Carta Famiglia e' una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali. 3. Le finalita' di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell'Amministra-zione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali e artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti' sul territorio. 4. La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui al comma 3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la Regione e per i Comuni, per accordare benefici alle famiglie e individua le modalita' affinche' tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a fini promozionali. Art. 2. Soggetti beneficiari della Carta Famiglia 1. I benefici della Carta Famiglia sono attribuiti: a) ai genitori o al genitore con almeno un figlio a carico; b) al genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio; c) ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo; d) alle persone singole o ai coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modificazioni, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 2. I soggetti di cui al comma 1, o almeno uno di essi qualora appartenenti al medesimo nucleo familiare, devono essere residenti in Regione da almeno un anno. Art. 3. Benefici attivabili 1. I benefici attivabili consistono in: a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali. 2. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono elencate nell'allegato A del presente regolamento. 3. I benefici possono essere attivati: a) dai Comuni e dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati da individuarsi per la fornitura di beni e servizi; b) dai Comuni mediante riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente; c) dai Comuni mediante agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali. Art. 4. Modalita' di attivazione dei benefici 1. La Giunta regionale individua con propria deliberazione quali benefici attivare mediante le convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) stipulate dalla Regione. 2. La medesima deliberazione individua i beni e i servizi tra quelli elencati nell'Allegato A che devono formare oggetto delle convenzioni, le percentuali delle agevolazioni e le riduzioni dei costi entro i limiti stabiliti dall'art. 7 nonche' quali benefici attribuire a ogni singola fascia di intensita'. 3. I benefici attivati dalla Regione e le modalita' applicative degli stessi sono comunicati ai Comuni che provvedono ad inserirli nel catalogo dei benefici. 4. I Comuni individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e b) nonche' quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensita'. 5. Per i benefici attivati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), i Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta Famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare. 6. La Regione e i Comuni individuano particolari benefici da attribuire alle famiglie con figli di eta' com-presa tra zero e tre anni secondo le modalita' innanzi individuate. Art. 5. Informazione e comunicazione 1. La Regione collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la piu' ampia informazione sui con-tenuti e sulle opportunita' derivanti dalla Carta Famiglia. 2. Per le medesime finalita' il Comune provvede ad istituire il catalogo dei benefici consistente in un elen-co comprensivo di tutti i benefici attivati e disponibili nel Comune di residenza dei titolari. 3. Il catalogo puo' subire variazioni a seguito dell'attivazione di ulteniori benefici e della cessazione o variazione dei benefici gia' attivati. 4. Il Comune e' tenuto a garantire il costante aggiornamento del catalogo dei benefici e ad attivare ido-nee modalita' di pubblicizzazione delle variazioni intervenute. Art. 6. Intensita' dei benefici 1. L'intensita' dei benefici ammissibili e' graduata prendendo in considerazione congiuntamente: a) la condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione econo-mica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni; b) il numero dei figli a carico. 2. La gradazione dell'intensita' dei benefici e' suddivisa in tre fasce: a) fascia ad alta intensita' di beneficio: famiglie con tre o piu' figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro; b) fascia a media intensita' di beneficio: famiglie con due figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro; c) fascia a bassa intensita' di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), per le famiglie con quattro o piu' figli, nel caso di introduzione di specifiche misure nazionali in applicazione dell'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluniennale dello Stato - legge finanziaria 2007) con cui e' istituito il Fondo per le Politiche della Famiglia, non si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Art. 7. Percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe 1. Per i benefici attivati con le modalita' previste dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), le percentuali delle agevolazioni e riduzioni dei costi e delle tariffe sono determinati dai Comuni e dalla Regione entro i seguenti limiti: a) da un minimo del venti per cento fino a un massimo del settantacinque per cento per la fascia ad alta intensita' di beneficio; b) da un minimo del dieci per cento fino a un massimo del cinquanta per cento per la fascia a media intensita' di beneficio; c) fino a un massimo del dieci per cento per la fascia a bassa intensita' di beneficio. Art. 8. Limiti di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe 1. La Regione e i Comuni, con gli atti di attivazione dei singoli benefici, stabiliscono il limite complessivo annuale di beneficio spettante ai soggetti di cui all'art. 2. Art. 9. Modalita' di finanziamento dei benefici 1. La Regione provvede al finanziamento dei benefici attivati con le proprie convenzioni secondo moda-lita' stabilite nelle convenzioni medesime. 2. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, la Regione provvede a ripartire le risor-se disponibili secondo i seguenti criteri: a) sessanta per cento in base al numero dei nuclei familiari, con figli di eta' inferiore a ventisei anni com-piuti, residenti nel territorio comunale; b) quaranta per cento in base al numero dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale con tre o piu' figli di eta' inferiore a ventisei anni compiuti. 3. I dati di cui al comma precedente si riferiscono aI 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello a cui si riferisce il finanziamento. 4. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi. 5. I Comuni utilizzano i finanziamenti per l'attivazione di nuovi benefici ovvero per l'ampliamento di quelli gia' attivati. Art. 10. Rendicontazione dei finanziamenti erogati ai Comuni 1. La rendicontazione e' effettuata dai Comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. 2. I Comuni sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti dall'art. 9, comma 4. Art. 11. Monitoraggio della misura 1. Con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute e Protezione sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio della Carta Famiglia. Il medesimo atto stabilisce anche le modalita' di ac-quisizione dei dati e delle informazioni. 2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione della misura sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti nei termini e secondo le modalita' previste nell'atto di cui al comma 1. Art. 12. Modalita' di accesso ai benefici della Carta Famiglia 1. Per avere diritto ai benefici previsti dalla Carta Famiglia i soggetti di cui all'art. 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero dei figli a carico nonche' dall'attestazione ISEE in corso di validita'. 2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono ad attribuire la corrispondente intensita' del bene-ficio secondo i criteri di cui all'art. 6 per il suo inserimento nell'identificativo di cui all'art. 13. 3. Il diritto all'applicazione dei benefici scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza della validita' dell'attestazione ISEE presentata all'atto della richiesta. 4. Per il rinnovo del diritto all'applicazione dei benefici, deve essere presentata al Comune una nuova attestazione ISEE. 5. Al Comune deve essere altresi' comunicata qualsiasi variazione relativa al numero dei figli a carico per l'attribuzione di una diversa gradazione dell'intensita' dei benefici secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 2. Art. 13. Attribuzione dell'identificativo 1. Per la fruizione dei benefici previsti dalla Carta Famiglia, ai soggetti di cui all'art. 2 e' assegnato un identificativo atto a consentirne l'identificazione, la fascia di intensita' di gradazione dei benefici ad essi attribuita dal Comune e il termine entro il quale hanno diritto all'applicazione dei benefici. 2. Con deliberazione delta Giunta regionale sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento dell'identificativo. Art. 14. Modalita' di fruizione dei benefici della Carta Famiglia 1. I titolari dell'identificativo possono ottenere i benefici inclusi nella Carta Famiglia esibendo l'identifi-cativo unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validita', salvi i casi in cui negli atti di attivazione dei singoli benefici venga disposto diversamente. 2. L'identificativo puo' essere utilizzato esclusivamente dal titolare per ottenere i benefici spettanti e non puo' essere ceduto a terzi. 3. I titolari devono prontamente avvertire il Comune in caso di furto, distruzione o smarrimento dell'iden-tificativo nonche' in caso di trasferimento della residenza in un diverso Comune della Regione. Art. 15. Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia 1. Il Comune provvede alla revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia in caso di: a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione; b) variazione della condizione economica del nucleo familiare che comporti il superamento del limite ISEE di cui all'art. 6, comma 2; c) accertata falsita' delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate; d) accertato improprio utilizzo dell'identificativo. 2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla Carta Famiglia per i motivi di cui al comma 1, lettere c) e d), non puo' presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta Famiglia nei successivi ventiquattro mesi. Art. 16. Cumulabilita' 1. La Carta Famiglia e' cumulabile con altri interventi erogati per la medesima finalita'. Art. 17. Norme finali 1. Tutte o parte delle attivita' relative all'attuazione della Carta Famiglia di competenza dei Comuni pos-sono essere da essi gestite anche nella forma associata di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 2. Qualora la gestione complessiva della Carta Famiglia sia prevista tra le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nelle convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/2006, i fondi spettanti ai Comuni dell'ambito distrettuale, ripartiti con i medesimi criteri di cui all'art. 9, comma 2, possono essere assegnati all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che in tal caso provvede anche alla rendicontazione di cui all'art. 10. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-lettino ufficiale della Regione. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'art. 12 entra in vigore il 1° gennaio 2008. ALLEGATO A. (riferito all'art. 3, comma 2, del regolamento) ----> Vedere allegato a pag. 6 <---- Visto, il Presidente: Illy