ALLEGATO .
Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dal-l'art.
10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a
sostegno della famiglia e della genitorialita).
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  caratteristiche  e  le
modalita'  di  attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'art. 10
della  legge  regionale  7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a
sostegno   della   famiglia   e  della  genitorialita)  e  successive
modificazioni.
2.  La  Carta  Famiglia  e'  una misura per promuovere e sostenere le
famiglie  con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del
diritto  all'applicazione  di  agevolazioni  e  riduzioni  di costi e
tariffe   per  la  fornitura  di  beni  e  la  fruizione  di  servizi
significativi   nella   vita  familiare,  ovvero  di  agevolazioni  e
riduzioni di particolari imposte e tasse locali.
3. Le finalita' di cui al comma precedente sono perseguite attraverso
la  collaborazione  dell'Amministra-zione  regionale,  dei Comuni, di
altri  soggetti  pubblici,  di esercizi commerciali e artigianali, di
istituzioni  e  associazioni culturali, sportive e del tempo libero e
di altri soggetti privati presenti' sul territorio.
4.  La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui
al  comma  3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la
Regione  e  per  i  Comuni,  per  accordare  benefici alle famiglie e
individua  le modalita' affinche' tale riconoscimento possa essere da
essi utilizzato a fini promozionali.
                               Art. 2.
              Soggetti beneficiari della Carta Famiglia
1. I benefici della Carta Famiglia sono attribuiti:
a) ai genitori o al genitore con almeno un figlio a carico;
b)  al  genitore  separato  o  divorziato  che ha cura dell'ordinaria
gestione  del  figlio  a carico e che con esso convive, come indicato
consensualmente  dai  genitori o come individuabile dal provvedimento
giudiziale   concernente   l'affidamento  o  l'abituale  collocazione
abitativa del figlio;
c) ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento
preadottivo;
d)  alle  persone  singole o ai coniugi delle famiglie affidatarie di
minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore
ad  una  famiglia)  e  successive  modificazioni,  per  il periodo di
permanenza dei minori in famiglia.
2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  o almeno uno di essi qualora
appartenenti al medesimo nucleo familiare, devono essere residenti in
Regione da almeno un anno.
                               Art. 3.
                         Benefici attivabili
1. I benefici attivabili consistono in:
a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
b)  applicazione  di  condizioni  particolari  per  la  fruizione  di
servizi;
c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali.
2.  Le  categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di
cui  alle  lettere  a) e b) del comma 1 sono elencate nell'allegato A
del presente regolamento.
3. I benefici possono essere attivati:
a) dai Comuni e dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni
con  soggetti  pubblici e privati da individuarsi per la fornitura di
beni e servizi;
b)  dai  Comuni  mediante  riduzioni  di tariffe dei servizi pubblici
locali erogati direttamente o indirettamente;
c)  dai  Comuni  mediante agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse
locali.
                               Art. 4.
                Modalita' di attivazione dei benefici
1.  La  Giunta  regionale  individua  con propria deliberazione quali
benefici attivare mediante le convenzioni di cui all'art. 3, comma 3,
lettera a) stipulate dalla Regione.
2.  La medesima deliberazione individua i beni e i servizi tra quelli
elencati   nell'Allegato   A   che   devono   formare  oggetto  delle
convenzioni,  le  percentuali  delle  agevolazioni e le riduzioni dei
costi  entro  i  limiti  stabiliti dall'art. 7 nonche' quali benefici
attribuire a ogni singola fascia di intensita'.
3. I benefici attivati dalla Regione e le modalita' applicative degli
stessi  sono  comunicati  ai  Comuni  che provvedono ad inserirli nel
catalogo dei benefici.
4.  I  Comuni  individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche
dei  beni  e  delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali
benefici  attivare  ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, lettere a) e b)
nonche'  quali  tra  essi  sono  attribuiti  a ogni singola fascia di
intensita'.
5. Per i benefici attivati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c),
i  Comuni  individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella
Carta  Famiglia  e,  nel  rispetto della normativa statale in materia
tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare.
6.  La  Regione  e  i  Comuni  individuano  particolari  benefici  da
attribuire  alle  famiglie con figli di eta' com-presa tra zero e tre
anni secondo le modalita' innanzi individuate.
                               Art. 5.
                    Informazione e comunicazione
1.  La  Regione  collabora  con  i  Comuni  al  fine di assicurare ai
cittadini   la   piu'  ampia  informazione  sui  con-tenuti  e  sulle
opportunita' derivanti dalla Carta Famiglia.
2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Comune provvede ad istituire il
catalogo  dei benefici consistente in un elen-co comprensivo di tutti
i  benefici  attivati  e  disponibili  nel  Comune  di  residenza dei
titolari.
3.  Il  catalogo puo' subire variazioni a seguito dell'attivazione di
ulteniori  benefici e della cessazione o variazione dei benefici gia'
attivati.
4.  Il  Comune  e'  tenuto  a garantire il costante aggiornamento del
catalogo   dei   benefici   e   ad   attivare  ido-nee  modalita'  di
pubblicizzazione delle variazioni intervenute.
                               Art. 6.
                       Intensita' dei benefici
1.  L'intensita'  dei  benefici  ammissibili e' graduata prendendo in
considerazione congiuntamente:
a)   la   condizione   economica  del  nucleo  familiare  certificata
dall'indicatore della situazione econo-mica equivalente (ISEE) di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e
integrazioni;
b) il numero dei figli a carico.
2.  La  gradazione  dell'intensita'  dei benefici e' suddivisa in tre
fasce:
a)  fascia  ad  alta intensita' di beneficio: famiglie con tre o piu'
figli  a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00
euro;
b)  fascia  a media intensita' di beneficio: famiglie con due figli a
carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;
c)  fascia  a bassa intensita' di beneficio: famiglie con un figlio a
carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro.
3.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  2, lettera a), per le
famiglie  con  quattro  o  piu'  figli,  nel  caso di introduzione di
specifiche  misure nazionali in applicazione dell'art. 1, comma 1250,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluniennale dello Stato - legge finanziaria
2007)  con cui e' istituito il Fondo per le Politiche della Famiglia,
non  si  tiene  conto della condizione economica del nucleo familiare
certificata  dall'indicatore  della  situazione economica equivalente
(ISEE).
                               Art. 7.
  Percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe
1.  Per  i  benefici  attivati con le modalita' previste dall'art. 3,
comma  3,  lettere  a)  e  b),  le  percentuali  delle agevolazioni e
riduzioni  dei  costi  e  delle tariffe sono determinati dai Comuni e
dalla Regione entro i seguenti limiti:
a)  da  un  minimo  del  venti  per  cento  fino  a  un  massimo  del
settantacinque  per  cento  per  la  fascia  ad  alta  intensita'  di
beneficio;
b)  da  un minimo del dieci per cento fino a un massimo del cinquanta
per cento per la fascia a media intensita' di beneficio;
c)  fino  a  un  massimo  del  dieci  per cento per la fascia a bassa
intensita' di beneficio.
                               Art. 8.
    Limiti di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe
1.  La  Regione  e  i Comuni, con gli atti di attivazione dei singoli
benefici,  stabiliscono  il  limite  complessivo annuale di beneficio
spettante ai soggetti di cui all'art. 2.
                               Art. 9.
               Modalita' di finanziamento dei benefici
1.  La Regione provvede al finanziamento dei benefici attivati con le
proprie  convenzioni  secondo  moda-lita' stabilite nelle convenzioni
medesime.
2.  Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, la
Regione  provvede  a  ripartire  le  risor-se  disponibili  secondo i
seguenti criteri:
a)  sessanta  per  cento  in base al numero dei nuclei familiari, con
figli  di  eta'  inferiore  a  ventisei anni com-piuti, residenti nel
territorio comunale;
b)  quaranta  per  cento  in  base  al  numero  dei  nuclei familiari
residenti  nel  territorio  comunale  con  tre  o  piu' figli di eta'
inferiore a ventisei anni compiuti.
3.  I  dati  di cui al comma precedente si riferiscono aI 31 dicembre
del  penultimo  anno  precedente  a  quello  a  cui  si  riferisce il
finanziamento.
4. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31
dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi.
5.  I  Comuni  utilizzano  i finanziamenti per l'attivazione di nuovi
benefici ovvero per l'ampliamento di quelli gia' attivati.
                              Art. 10.
         Rendicontazione dei finanziamenti erogati ai Comuni
1.  La  rendicontazione  e'  effettuata dai Comuni ai sensi di quanto
disposto  dall'art.  42  della  legge  regionale  20 marzo 2000, n. 7
(Testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso),  nei  termini  stabiliti  nel  decreto  di
concessione.
2. I Comuni sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la
parte  di finanziamento non utilizzata nei termini previsti dall'art.
9, comma 4.
                              Art. 11.
                      Monitoraggio della misura
1. Con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute
e  Protezione  sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento, sono individuati i dati e le informazioni
necessari  per il monitoraggio della Carta Famiglia. Il medesimo atto
stabilisce  anche  le  modalita'  di  ac-quisizione  dei dati e delle
informazioni.
2.  Tutti  i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione della
misura  sono  tenuti  a  fornire  alla  Regione  i dati richiesti nei
termini e secondo le modalita' previste nell'atto di cui al comma 1.
                              Art. 12.
        Modalita' di accesso ai benefici della Carta Famiglia
1.  Per  avere  diritto  ai  benefici previsti dalla Carta Famiglia i
soggetti  di  cui  all'art.  2  presentano al Comune di residenza una
richiesta  corredata  da  dichiarazione sostitutiva di certificazione
concernente  il  numero  dei figli a carico nonche' dall'attestazione
ISEE in corso di validita'.
2.  Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono ad attribuire
la  corrispondente intensita' del bene-ficio secondo i criteri di cui
all'art. 6 per il suo inserimento nell'identificativo di cui all'art.
13.
3.  Il  diritto  all'applicazione  dei  benefici  scade il trentesimo
giorno  successivo  alla  scadenza  della validita' dell'attestazione
ISEE presentata all'atto della richiesta.
4.  Per  il  rinnovo  del diritto all'applicazione dei benefici, deve
essere presentata al Comune una nuova attestazione ISEE.
5.  Al  Comune  deve  essere altresi' comunicata qualsiasi variazione
relativa  al  numero  dei  figli  a  carico per l'attribuzione di una
diversa  gradazione dell'intensita' dei benefici secondo i criteri di
cui all'art. 6, comma 2.
                              Art. 13.
                  Attribuzione dell'identificativo
1.  Per  la  fruizione dei benefici previsti dalla Carta Famiglia, ai
soggetti  di  cui  all'art.  2  e' assegnato un identificativo atto a
consentirne  l'identificazione, la fascia di intensita' di gradazione
dei  benefici  ad  essi  attribuita  dal Comune e il termine entro il
quale hanno diritto all'applicazione dei benefici.
2.  Con  deliberazione  delta  Giunta  regionale  sono  stabilite  le
caratteristiche    tecniche   e   le   modalita'   di   funzionamento
dell'identificativo.
                              Art. 14.
      Modalita' di fruizione dei benefici della Carta Famiglia
1. I titolari dell'identificativo possono ottenere i benefici inclusi
nella  Carta  Famiglia  esibendo  l'identifi-cativo  unitamente  a un
documento  di  riconoscimento  in corso di validita', salvi i casi in
cui  negli  atti  di  attivazione dei singoli benefici venga disposto
diversamente.
2.   L'identificativo   puo'  essere  utilizzato  esclusivamente  dal
titolare per ottenere i benefici spettanti e non puo' essere ceduto a
terzi.
3.  I  titolari  devono  prontamente  avvertire  il Comune in caso di
furto, distruzione o smarrimento dell'iden-tificativo nonche' in caso
di trasferimento della residenza in un diverso Comune della Regione.
                              Art. 15.
          Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia
1.  Il  Comune provvede alla revoca dei benefici previsti dalla Carta
Famiglia in caso di:
a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione;
b)  variazione  della  condizione  economica del nucleo familiare che
comporti il superamento del limite ISEE di cui all'art. 6, comma 2;
c)  accertata falsita' delle dichiarazioni e delle autocertificazioni
presentate;
d) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.
2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla
Carta  Famiglia  per i motivi di cui al comma 1, lettere c) e d), non
puo'  presentare  una  nuova  richiesta  di  attribuzione della Carta
Famiglia nei successivi ventiquattro mesi.
                              Art. 16.
                            Cumulabilita'
1.  La  Carta Famiglia e' cumulabile con altri interventi erogati per
la medesima finalita'.
                              Art. 17.
                            Norme finali
1.  Tutte o parte delle attivita' relative all'attuazione della Carta
Famiglia  di  competenza  dei  Comuni pos-sono essere da essi gestite
anche  nella forma associata di cui all'art. 17 della legge regionale
31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2.  Qualora la gestione complessiva della Carta Famiglia sia prevista
tra  le  funzioni  e  i  servizi da svolgere in forma associata nelle
convenzioni  istitutive  del  Servizio  sociale  dei  Comuni  di  cui
all'art.  18  della  legge  regionale n. 6/2006, i fondi spettanti ai
Comuni  dell'ambito distrettuale, ripartiti con i medesimi criteri di
cui  all'art.  9,  comma 2, possono essere assegnati all'ente gestore
del  Servizio  sociale dei Comuni che in tal caso provvede anche alla
rendicontazione di cui all'art. 10.
                              Art. 18.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  Regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bol-lettino  ufficiale  della
Regione.
2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'art. 12 entra in vigore
il 1° gennaio 2008.
                             ALLEGATO A.
                      (riferito all'art. 3, comma 2, del regolamento)

                ---->  Vedere allegato a pag. 6 <----
Visto, il Presidente: Illy