ALLEGATO . Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attua-zione dell'art. 85, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge re-gionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). Art. 1. Finalita' e beneficiari 1. In attuazione dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, Modifica alla legge regionale 16 gen-naio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina i criteri di riparto e le modalita' di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) dei finanziamenti previsti dal comma 10 del medesimo articolo. 2. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'art. 3 del presente regolamento, i CAT regolarmente autorizzati. Art. 2. Sussistenza dei requisiti 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i CAT inviano alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio soste-gno e promozione comparti commercio e terziario - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Te-sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal legale rappresentante del CAT, ai fini dell'attestazione, in particolare, della sussistenza del requisito numerico previsto dal comma 1 dell'art. 85 della legge, nonche' di tutti gli altri requisiti necessari all'ottenimento dei finanziamenti. Art. 3. Finanziamenti ai CAT 1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente ai CAT i finanziamenti destinati alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese predisposti dai CAT e riguardanti le attivita' attribuite dall'Amministrazione regionale, di seguito denominati programmi; b) indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distribu-tiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonche' in materia di evoluzione del mercato distributivo turistico, di seguito deno-minati progetti. 2. Le risorse disponibili annualmente per le finalita' del presente regolamento sono destinate nella per-centuale dell'80 per cento ai programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e nella percentuale del 20 per cento ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1. Art. 4. Regime di aiuto 1. L'assistenza prestata dai CAT nei confronti delle imprese ricade nel regime di aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gaz-zetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. I CAT predispongono una banca dati relativamente alle imprese assistite. Art. 5. Intensita' dei finanziamenti 1. Sulla base delle risorse individuate dal comma 2 dell'art. 3, per le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, i finanziamenti sono assegnati sino alla misura massima del 90 per cen-to della spesa ritenuta ammissibile in relazione ai progetti e ai preventivi di spesa presentati dai CAT. Art. 6. Criteri per il riparto dei finanziamenti 1. I finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono ripartiti annualmente tra i CAT secondo i seguenti criteri: a) la quota di cui all'art. 3, comma 2, viene suddivisa preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente: 1. 50 per cento dello stanziamento suddiviso in quote fisse per ciascuna provincia; 2. 50 per cento dello stanziamento in base al numero delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio provinciale, in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Ca-mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento. 2. Le disponibilita' determinate al comma 1 sono suddivise tra i programmi presentati dai CAT operanti nelle singole province, sulla base delle iniziative e della capacita' organizzativa dei CAT medesimi, nel seguente modo: a) sino al 50 per cento delle disponibilita' predette, in base al grado di copertura sul territorio, espresso in numero di sedi e sportelli CAT presenti su ciascuna provincia; b) 50 per cento dello stanziamento in proporzione al numero degli associati riconosciuto alle organiz-zazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, dei settori del commercio, del turismo e dei servizi per la nomina dei membri componenti nei consigli camerali ai sensi dell'art. 5, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, quale risultante dal decreto del Presidente della Regione. Art. 7. Procedimento 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i CAT presentano alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - la domanda per accedere ai finanziamenti regionali e contestualmente i programmi ed i progetti. 2. I programmi concernenti le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, sono corredati da una dichiarazione attestante: a) il numero delle sedi e degli sportelli presenti sul territorio provinciale; b) il numero dei dipendenti a libro paga. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno, con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono approvati i programmi e i progetti presentati dai CAT. 4. L'Amministrazione regionale concede le risorse nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge di bilancio e correlate ai patti di stabilita' e crescita. 5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i CAT, presentano, con le modalita' indicate dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione delle spese sostenute, corredata da una relazione dettagliata dei programmi e dei progetti realizzati. Ai fini della rendicontazione, i CAT evidenziano, tramite una contabilita' separata, i costi connessi ai programmi e ai progetti con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione. 6. Successivamente alla verifica della conformita' delle iniziative realizzate con i programmi e i progetti presentati, si provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo. 7. Su richiesta dei CAT, puo' essere disposta, nella misura massima del settanta per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento. Art. 8. Norme transitorie 1. Le domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 2003, n. 0206/Pres., sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. L'Am-ministrazione regionale provvede a richiedere eventuali integrazioni. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le domande di cui al comma 1 e in deroga al comma 1, dell'art. 2, i CAT inviano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento me-desimo, alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commer-cio e terziario - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la persistenza dei requisiti autorizzativi alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 della legge. 3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le domande di cui al comma 1 e in deroga al comma 3, dell'art. 7, i programmi e i progetti presentati dai CAT sono approvati, con provvedi-mento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Art. 9. R i n v i i 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 29/2005. 2. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 10. Abrogazione 1. E' abrogato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di As-sistenza Tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 7, comma 68 della legge regionale n. 1/2003» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 2003, n. 0206/Pres. 2. Il regolamento di cui al comma 1 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso relativi ai programmi dei CAT gia' approvati dall'Amministrazione regionale. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy