ALLEGATO .
Regolamento  concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di
assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attua-zione dell'art.
85,  della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica
in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti
e  bevande.  Modifica  alla  legge  re-gionale  16 gennaio 2002, n. 2
«Disciplina organica del turismo»).
                               Art. 1.
                       Finalita' e beneficiari
1.  In attuazione dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005,
n.   29   (Normativa   in  materia  di  attivita'  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande, Modifica alla legge regionale
16 gen-naio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito
denominata  legge,  il  presente  regolamento disciplina i criteri di
riparto  e  le  modalita'  di  assegnazione  ai  Centri di assistenza
tecnica alle imprese commerciali (CAT) dei finanziamenti previsti dal
comma 10 del medesimo articolo.
2.  Beneficiano  dei  finanziamenti previsti dall'art. 3 del presente
regolamento, i CAT regolarmente autorizzati.
                               Art. 2.
                      Sussistenza dei requisiti
1.  Entro  il  31  marzo  di  ogni anno, i CAT inviano alla Direzione
centrale  attivita'  produttive  -  Servizio  soste-gno  e promozione
comparti  commercio  e  terziario  -  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Te-sto unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione  amministrativa) dal legale rappresentante del CAT, ai
fini   dell'attestazione,   in  particolare,  della  sussistenza  del
requisito  numerico  previsto  dal  comma 1 dell'art. 85 della legge,
nonche'  di  tutti  gli altri requisiti necessari all'ottenimento dei
finanziamenti.
                               Art. 3.
                        Finanziamenti ai CAT
1.   L'Amministrazione   regionale   assegna  annualmente  ai  CAT  i
finanziamenti destinati alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita
nei  confronti  delle  imprese  predisposti  dai CAT e riguardanti le
attivita'   attribuite  dall'Amministrazione  regionale,  di  seguito
denominati programmi;
b)  indagini,  progetti,  studi  e  ricerche  nell'ambito  regionale,
riguardanti  la  consistenza  della  rete  distribu-tiva, la presenza
turistica,  la  dinamica  dei  prezzi,  la  dinamica  dei  consumi  e
l'andamento   dell'occupazione  del  settore  terziario,  nonche'  in
materia  di evoluzione del mercato distributivo turistico, di seguito
deno-minati progetti.
2.  Le  risorse disponibili annualmente per le finalita' del presente
regolamento  sono  destinate  nella per-centuale dell'80 per cento ai
programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e nella percentuale del
20 per cento ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1.
                               Art. 4.
                           Regime di aiuto
1.  L'assistenza  prestata dai CAT nei confronti delle imprese ricade
nel  regime  di  aiuto  de  minimis  ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/2006   della   Commissione   del   15   dicembre  2006  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza   minore   («de   minimis»),  pubblicato  sulla  Gaz-zetta
ufficiale  dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. I
CAT   predispongono   una   banca  dati  relativamente  alle  imprese
assistite.
                               Art. 5.
                    Intensita' dei finanziamenti
1.  Sulla base delle risorse individuate dal comma 2 dell'art. 3, per
le  iniziative  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 1 del medesimo
articolo, i finanziamenti sono assegnati sino alla misura massima del
90  per  cen-to  della  spesa  ritenuta  ammissibile  in relazione ai
progetti e ai preventivi di spesa presentati dai CAT.
                               Art. 6.
              Criteri per il riparto dei finanziamenti
1.  I  finanziamenti  di  cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
sono ripartiti annualmente tra i CAT secondo i seguenti criteri:
a)   la   quota   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  viene  suddivisa
preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente:
1.  50  per  cento  dello  stanziamento  suddiviso in quote fisse per
ciascuna provincia;
2.  50  per  cento dello stanziamento in base al numero delle imprese
del  commercio,  del  turismo  e  dei servizi operanti sul territorio
provinciale,  in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese
delle  Ca-mere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura,
riferiti   al   31   dicembre   dell'anno   precedente  a  quello  di
presentazione della domanda di finanziamento.
2.  Le  disponibilita'  determinate  al  comma 1 sono suddivise tra i
programmi  presentati  dai CAT operanti nelle singole province, sulla
base  delle  iniziative  e  della  capacita'  organizzativa  dei  CAT
medesimi, nel seguente modo:
a)  sino  al  50  per cento delle disponibilita' predette, in base al
grado  di  copertura  sul  territorio,  espresso  in numero di sedi e
sportelli CAT presenti su ciascuna provincia;
b)  50  per  cento  dello stanziamento in proporzione al numero degli
associati  riconosciuto  alle organiz-zazioni imprenditoriali, o loro
raggruppamenti,  dei settori del commercio, del turismo e dei servizi
per  la  nomina  dei membri componenti nei consigli camerali ai sensi
dell'art. 5, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  24  luglio  1996, n. 501 (Regolamento di attuazione
dell'art.  12,  comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
riordino   delle  Camere  di  commercio,  indu-stria,  artigianato  e
agricoltura)   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  quale
risultante dal decreto del Presidente della Regione.
                               Art. 7.
                            Procedimento
1.  Entro  il  31 marzo di ogni anno, i CAT presentano alla Direzione
centrale  attivita'  produttive  -  Servizio  sostegno  e  promozione
comparti   commercio  e  terziario  -  la  domanda  per  accedere  ai
finanziamenti regionali e contestualmente i programmi ed i progetti.
2.  I  programmi  concernenti le attivita' di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 3, sono corredati da una dichiarazione attestante:
a)  il  numero  delle  sedi e degli sportelli presenti sul territorio
provinciale;
b) il numero dei dipendenti a libro paga.
3.  Entro il 31 maggio di ogni anno, con provvedimento pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione, sono approvati i programmi e i
progetti presentati dai CAT.
4.  L'Amministrazione  regionale  concede le risorse nei limiti delle
disponibilita'   finanziarie  previste  dalla  legge  di  bilancio  e
correlate ai patti di stabilita' e crescita.
5.  Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i CAT, presentano, con le
modalita'  indicate dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.   7   (Testo   unico   delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di accesso), la rendicontazione delle
spese sostenute, corredata da una relazione dettagliata dei programmi
e  dei  progetti  realizzati.  Ai  fini  della rendicontazione, i CAT
evidenziano,  tramite  una contabilita' separata, i costi connessi ai
programmi  e  ai  progetti con particolare riguardo a quelli relativi
alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente
impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.
6.  Successivamente  alla verifica della conformita' delle iniziative
realizzate  con  i  programmi  e  i  progetti presentati, si provvede
all'erogazione  del  saldo del finanziamento o all'eventuale recupero
delle   somme,   anche   mediante   compensazione,  conseguente  alla
rideterminazione del medesimo.
7.  Su  richiesta dei CAT, puo' essere disposta, nella misura massima
del settanta per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento.
                               Art. 8.
                          Norme transitorie
1.  Le  domande  presentate ai sensi del decreto del Presidente della
Giunta  regionale  19  giugno  2003,  n.  0206/Pres.,  sono  ritenute
ammissibili   se   compatibili   con   le   previsioni  del  presente
regolamento.   L'Am-ministrazione  regionale  provvede  a  richiedere
eventuali integrazioni.
2.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento, per le
domande  di cui al comma 1 e in deroga al comma 1, dell'art. 2, i CAT
inviano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento
me-desimo,  alla  Direzione  centrale attivita' produttive - Servizio
sostegno   e   promozione  comparti  commer-cio  e  terziario  -  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante  la  persistenza  dei requisiti autorizzativi alla luce di
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 della legge.
3.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento, per le
domande  di  cui  al  comma  1 e in deroga al comma 3, dell'art. 7, i
programmi  e  i  progetti  presentati  dai  CAT  sono  approvati, con
provvedi-mento  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della Regione,
entro   quindici   giorni  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento
medesimo.
                               Art. 9.
                             R i n v i i
1.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle
disposizioni  della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale
n. 29/2005.
2.  Ai  sensi  dell'art.  38-bis  della legge regionale n. 7/2000, il
rinvio  a  leggi  e  regolamenti operato dal presente regolamento, si
intende  effettuato  al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle
modifiche   e  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione.
                              Art. 10.
                             Abrogazione
1.  E' abrogato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e
contributi  a  favore  dei Centri di As-sistenza Tecnica alle imprese
commerciali,  di  cui  all'art.  7, comma 68 della legge regionale n.
1/2003»  emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19
giugno 2003, n. 0206/Pres.
2.  Il  regolamento di cui al comma 1 continua a trovare applicazione
con  riferimento  ai  procedimenti in corso relativi ai programmi dei
CAT gia' approvati dall'Amministrazione regionale.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bolletino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy