Art. 14.
       Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione

   1.  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma  7,  lettera  b)  della legge
regionale  25  marzo  2002,  n. 3, e' autorizzata l'iscrizione, nello
stato   di  previsione  della  spesa,  del  capitolo  323700  (U.P.B.
15.02.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti
vincolate  eliminate  dal  conto dei residui» con lo stanziamento per
competenza di euro 530.000.000,00.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma  7,  lettera  c)  della legge
regionale  25 marzo 2002, n. 3, e' autorizzata, altresi, l'iscrizione
nello  stato  di  previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B.
15.01.003)  denominato  «Fondo  per  la  riassegnazione  di  economie
vincolate» con lo stanziamento per competenza di euro 862.718.535,00.
   3.  I  capitoli  di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed i capitoli di
cui  agli  articoli  12  e 13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi
vincolati  eliminati  dal  conto  dei residui passivi, corrispondenti
complessivamente  ad  euro  1.392.718.535,00 e sono coperti dal saldo
finanziario positivo di cui al precedente art. 11.
   4.  Il dirigente del servizio bilancio e' autorizzato a prelevare,
dai  predetti  fondi,  con  propria  determina,  su  richiesta  delle
direzioni  competenti,  le somme occorrenti per la reiscrizione degli
importi   di   cui  al  comma  precedente,  previa  iscrizione  degli
stanziamenti   necessari  nei  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa.