Art. 3. Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale 1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio' di territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione e in conformita' all'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventual-mente stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 «Disposizioni in materia di tributi regionali» deve prevedere che i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accer-tamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.