Art. 3.
     Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale

  1.  A  decorrere  dal  2008,  in  coerenza  con  il  principio'  di
territorialita'  delle  risorse fiscali affermato dall'art. 119 della
Costituzione  e in conformita' all'art. 24 del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  la convenzione eventual-mente stipulata ai
sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n.
29  «Disposizioni in materia di tributi regionali» deve prevedere che
i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle
dichiarazioni    e    accer-tamento,   accertamento   con   adesione,
conciliazione   giudiziale   e   contenzioso  tributario  concernenti
l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) siano riversati
direttamente  in  uno  specifico  conto  corrente  acceso  presso  la
tesoreria  regionale.  2.  Le somme di cui al comma 1 comprendono gli
importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con
esclusione  di  quelle  applicate  in  caso  di concorso formale e di
violazioni  continuate  rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di
altri tributi erariali.