Art. 4. Modifica dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante «Disposizioni in materia di tributi regionali» 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante «Disposizioni in materia di tri-buti regionali» non si applica, a decorrere dall'anno 2008, per i soli soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, previa verifica della compatibilita' degli interventi di cui al presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Ue.