Art. 4.
Modifica  dell'art.  5  della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
       recante «Disposizioni in materia di tributi regionali»

  1.  Il  comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2006,
n.  27 recante «Disposizioni in materia di tri-buti regionali» non si
applica,  a  decorrere  dall'anno  2008,  per  i soli soggetti di cui
all'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006,
n.  27,  previa verifica della compatibilita' degli interventi di cui
al presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti
di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Ue.