Art. 5. Disposizioni sull'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'ad-dizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e suc-cessive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a sta-tuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.