Art. 5.
 Disposizioni sull'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'ad-dizionale
regionale  all'accisa  sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di
detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo
21  dicembre  1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale
regionale  all'imposta  erariale di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre  1977,  n. 952 e suc-cessive modificazioni, dell'addizionale
regionale  all'accisa  sul  gas  naturale  e per le utenze esenti, di
un'imposta  sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta'
delle  regioni a sta-tuto ordinario di istituire un'imposta regionale
sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Le aliquote relative
agli  usi  industriali,  artigianali  ed agricoli restano determinate
nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.