Art. 5. Modificazioni all'art. 39 1. Il comma 2 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/1996 e' sostituito dal seguente: «2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Una o piu' prove scritte sono di-rette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla so-luzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale e' indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.». 2. Il comma 4 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/1996 e' sostituito dal seguente: «4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scrit-ta i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nel-la prima prova scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio, si in-tende superato con la votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.».