Art. 5.
                      Modificazioni all'art. 39

   1.  Il comma 2 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/1996 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  Il  concorso  consiste  in  almeno  due  prove  scritte ed un
colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese
o  italiana, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Una o piu' prove
scritte  sono di-rette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla
so-luzione  corretta,  sotto  il  profilo  della  legittimita', della
convenienza  e  della  efficienza  ed  economicita' organizzativa, di
questioni       connesse      con      l'attivita'      istituzionale
dell'Amministrazione.  L'altra  prova verte su materie attinenti alla
sfera  di  competenza  professionale  per  la  quale  e'  indetto  il
concorso.  Il  colloquio  verte  sulle  materie previste per le prove
scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.».
   2.  Il comma 4 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/1996 e'
sostituito dal seguente:
   «4.   Conseguono   l'ammissione  alla  seconda  prova  scrit-ta  i
candidati  che  abbiano  riportato  almeno  7/10  nel-la  prima prova
scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato  almeno  7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio, si
in-tende  superato  con  la  votazione  di  almeno 7/10. Il punteggio
finale  e'  dato  dalla  somma  della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.».