Art. 11. Beneficiari degli interventi 1. Sono beneficiari degli interventi regionali di cui all'art. 12 in favore dell'emersione, coloro che, ai sensi della normativa statale vigente e dell'art. 13, intraprendono un percorso di emersione e precisamente: a) i datori di lavoro, imprenditori e non, che fanno ricorso al lavoro non regolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale; b) i lavoratori la cui attivita', nelle forme di lavoro autonomo o professionale, viene esercitata in violazione della normativa fiscale e previdenziale. 2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 anche i soggetti nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non ancora definitivi aventi ad oggetto l'omesso pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali nonche' delle relative sanzioni, con riferimento ai rapporti di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione. In tal caso la dichiarazione di emersione deve riguardare la regolarizzazione di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto dei predetti accertamenti e l'incentivo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) non puo' essere superiore a 5 mila euro per ogni lavoratore emerso.