Art. 11.
                    Beneficiari degli interventi

   1.  Sono beneficiari degli interventi regionali di cui all'art. 12
in  favore  dell'emersione,  coloro  che,  ai  sensi  della normativa
statale   vigente  e  dell'art.  13,  intraprendono  un  percorso  di
emersione e precisamente:  a) i datori di lavoro, imprenditori e non,
che  fanno  ricorso al lavoro non regolare, non adempiendo in tutto o
in  parte  agli  obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
fiscale e previdenziale;
    b) i  lavoratori la cui attivita', nelle forme di lavoro autonomo
o  professionale,  viene  esercitata  in  violazione  della normativa
fiscale e previdenziale.
   2.  Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 anche i soggetti
nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali  non  ancora  definitivi  aventi  ad oggetto l'omesso
pagamento  degli  oneri  contributivi  ed assistenziali nonche' delle
relative  sanzioni,  con  riferimento  ai  rapporti di lavoro oggetto
della  dichiarazione  di  emersione.  In tal caso la dichiarazione di
emersione  deve  riguardare la regolarizzazione di tutti i lavoratori
per  i  quali  sussistano  le stesse condizioni dei lavoratori la cui
posizione  sia  stata oggetto dei predetti accertamenti e l'incentivo
di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) non puo' essere superiore a 5
mila euro per ogni lavoratore emerso.