Art. 12. Tipologia degli interventi 1. Gli interventi regionali a favore dell'emersione riguardano in particolare: a) affiancamento, per la redazione e lo svolgimento del progetto per l'emersione, di un tutore iscritto in apposito elenco, con il compito di: 1) assistere il beneficiario nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale in materia di emersione; 2) monitorare l'avanzamento del progetto ed i risultati intermedi raggiunti; 3) concordare con il beneficiario eventuali modificazioni che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e la sostenibilita' finanziaria; b) consulenze specialistiche per l'attuazione del progetto per l'emersione, come determinate dalla Regione in relazione alla complessita' del progetto stesso; c) consulenza e assistenza specifica finalizzata alla realizzazione ed alla gestione della sicurezza in azienda, anche mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), con l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con le Aziende unita' sanitarie locali; d) contributo fino a 10 mila euro per ogni lavoratore emerso e ridotto a 5 mila euro nel caso di cui all'art. 11, comma 2; e) garanzie di primo grado a copertura fino al 100 per cento dei finanziamenti a medio-lungo termine, come previsto dall'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) e successive modifiche, che promuove la costituzione della societa' regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio. 2. Il contributo di cui al comma 1, lettera d), concorre in misura non superiore al 70 per cento del fabbisogno finanziario necessario di norma per l'attuazione del progetto per l'emersione ed e' modulato in conto capitale e conto interessi; la ripartizione del medesimo, tra conto capitale e conto interessi, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione dello stesso, sono definiti nella programmazione annuale degli interventi prevista dall'art. 15.