Art. 12.
                     Tipologia degli interventi

   1.  Gli interventi regionali a favore dell'emersione riguardano in
particolare:  a) affiancamento, per la redazione e lo svolgimento del
progetto  per  l'emersione, di un tutore iscritto in apposito elenco,
con il compito di:
   1)  assistere il beneficiario nell'espletamento delle procedure di
accesso  ai  benefici  previsti dalla normativa statale in materia di
emersione;
   2)  monitorare l'avanzamento del progetto ed i risultati intermedi
raggiunti;
   3)  concordare  con il beneficiario eventuali modificazioni che si
dovessero  rendere  necessarie  per garantire il raggiungimento degli
obiettivi occupazionali e la sostenibilita' finanziaria;
    b) consulenze  specialistiche  per  l'attuazione del progetto per
l'emersione,   come  determinate  dalla  Regione  in  relazione  alla
complessita' del progetto stesso;
    c) consulenza    e    assistenza   specifica   finalizzata   alla
realizzazione  ed  alla  gestione  della  sicurezza in azienda, anche
mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con il Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con l'Istituto superiore
prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), con l'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con le
Aziende unita' sanitarie locali;
    d) contributo  fino  a  10 mila euro per ogni lavoratore emerso e
ridotto a 5 mila euro nel caso di cui all'art. 11, comma 2;
    e) garanzie  di primo grado a copertura fino al 100 per cento dei
finanziamenti a medio-lungo termine, come previsto dall'art. 52 della
legge  regionale  22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per
la  redazione  del  bilancio  di  previsione  della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 1997) e successive modifiche, che promuove la
costituzione  della  societa'  regionale  di garanzia fidi denominata
Unionfidi Lazio.
   2. Il contributo di cui al comma 1, lettera d), concorre in misura
non  superiore  al 70 per cento del fabbisogno finanziario necessario
di norma per l'attuazione del progetto per l'emersione ed e' modulato
in  conto  capitale  e conto interessi; la ripartizione del medesimo,
tra  conto capitale e conto interessi, nonche' i tempi e le modalita'
di  erogazione  dello  stesso,  sono  definiti  nella  programmazione
annuale degli interventi prevista dall'art. 15.