Art. 13.
           Modalita' di accesso agli interventi regionali

   1. I beneficiari, come individuati dall'art. 11, per accedere agli
interventi   regionali,   presentano,   al   centro   per   l'impiego
territorialmente   competente,  la  dichiarazione  di  emersione  con
allegata   copia   della   dichiarazione   di   emersione  presentata
all'Istituto  nazionale  previdenza  sociale  (INPS)  corredata dalla
relativa  documentazione a norma dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e
commi  1202  e seguenti, della legge n. 296/2006. 2. La dichiarazione
di  emersione  puo' essere presentata, con le modalita' stabilite dal
presente   articolo,   anche   decorsi   i  termini  fissati  per  le
dichiarazioni di emersione da presentarsi all'INPS ai sensi dell'art.
1,  commi  1192  e 1202, della legge n. 296/2006 e, comunque, entro i
dodici  mesi  successivi  alla  scadenza  dei  termini previsti dalla
normativa statale o dalle eventuali proroghe.
   3.  Qualora la dichiarazione di emersione venga presentata oltre i
termini fissati dalla legge n. 296/2006, la dichiarazione stessa deve
essere,   comunque,   preceduta   dall'accordo   sindacale   e  dalle
conciliazione  individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli
articoli  410  e  411 del codice di procedura civile, nel rispetto di
quanto  previsto  dall'art.  1,  commi 1193, 1194, 1202 e 1203, della
legge n. 296/2006.
   4.  La  dichiarazione  di  emersione,  corredata  dal progetto per
l'emersione  redatto  ai  sensi del comma 5, lettera b), nei quindici
giorni  successivi  alla  sua presentazione, viene inviata dal centro
per   l'impiego   alla   Regione  per  la  valutazione  definitiva  e
l'approvazione  del progetto medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 2
la  copia  della  dichiarazione  viene  trasmessa,  entro  lo  stesso
termine, all'INPS e alla Direzione provinciale del lavoro.
   5. La dichiarazione di emersione deve:
    a) contenere  l'indicazione  del  numero  e  dei  nominativi  dei
lavoratori che si intende regolarizzare;
    b) essere accompagnata da un progetto per l'emersione.
   6.  La  regolarizzazione  di  cui  al comma 5, lettera a) ha luogo
facendo   ricorso   a   rapporti   di   lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,   nonche',  per  le  imprese  che  svolgono  attivita'
esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche a
rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato, ai sensi del
decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  (Attuazione della
direttiva  199/70/CE  relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato  concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP e dal CES) e successive
modifiche,  esclusivamente  in  relazione  ad  esigenze temporanee di
carattere tecnico e produttivo.
   7. La Regione, qualora il lavoratore assunto a tempo indeterminato
venga  licenziato  illegittimamente  nei ventiquattro mesi successivi
alla  data  di  regolarizzazione  del  rapporto di lavoro, dispone la
revoca  del  finanziamento,  l'obbligo  di restituzione, la rifusione
delle  spese  sostenute  dalla  Regione  stessa  per l'attuazione del
progetto  per  l'emersione  nonche'  l'esclusione,  per  i  tre  anni
successivi, da qualsiasi altro beneficio.
   8.  Le  disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso
di  assunzioni  a  tempo  determinato,  qualora nell'arco di sei anni
dalla  data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, al lavoratore
non  venga  rinnovato  il  contratto  per  un periodo complessivo non
inferiore ai ventiquattro mesi.