Art. 13. Modalita' di accesso agli interventi regionali 1. I beneficiari, come individuati dall'art. 11, per accedere agli interventi regionali, presentano, al centro per l'impiego territorialmente competente, la dichiarazione di emersione con allegata copia della dichiarazione di emersione presentata all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) corredata dalla relativa documentazione a norma dell'art. 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006. 2. La dichiarazione di emersione puo' essere presentata, con le modalita' stabilite dal presente articolo, anche decorsi i termini fissati per le dichiarazioni di emersione da presentarsi all'INPS ai sensi dell'art. 1, commi 1192 e 1202, della legge n. 296/2006 e, comunque, entro i dodici mesi successivi alla scadenza dei termini previsti dalla normativa statale o dalle eventuali proroghe. 3. Qualora la dichiarazione di emersione venga presentata oltre i termini fissati dalla legge n. 296/2006, la dichiarazione stessa deve essere, comunque, preceduta dall'accordo sindacale e dalle conciliazione individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1193, 1194, 1202 e 1203, della legge n. 296/2006. 4. La dichiarazione di emersione, corredata dal progetto per l'emersione redatto ai sensi del comma 5, lettera b), nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, viene inviata dal centro per l'impiego alla Regione per la valutazione definitiva e l'approvazione del progetto medesimo. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la copia della dichiarazione viene trasmessa, entro lo stesso termine, all'INPS e alla Direzione provinciale del lavoro. 5. La dichiarazione di emersione deve: a) contenere l'indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che si intende regolarizzare; b) essere accompagnata da un progetto per l'emersione. 6. La regolarizzazione di cui al comma 5, lettera a) ha luogo facendo ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonche', per le imprese che svolgono attivita' esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 199/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modifiche, esclusivamente in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico e produttivo. 7. La Regione, qualora il lavoratore assunto a tempo indeterminato venga licenziato illegittimamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, dispone la revoca del finanziamento, l'obbligo di restituzione, la rifusione delle spese sostenute dalla Regione stessa per l'attuazione del progetto per l'emersione nonche' l'esclusione, per i tre anni successivi, da qualsiasi altro beneficio. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di assunzioni a tempo determinato, qualora nell'arco di sei anni dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, al lavoratore non venga rinnovato il contratto per un periodo complessivo non inferiore ai ventiquattro mesi.