Art. 16. Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare 1. La commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare costituita, ai sensi dell'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) diffondere la cultura del lavoro e della legalita'; b) contribuire a creare le condizioni che favoriscono il lavoro regolare e l'emersione dell'economia sommersa. 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la commissione svolge attivita' di: a) formulazione di proposte per la definizione della programmazione degli interventi di cui all'art. 15; b) informazione, orientamento e formazione per favorire la diffusione di una comune consapevolezza del fenomeno del lavoro non regolare e delle relative politiche di contrasto e di prevenzione; c) promozione di iniziative sul territorio finalizzate a costituire un sistema di relazioni tra tutti i soggetti che a livello locale hanno, per natura e missione, diretto contatto con imprese e lavoratori; d) promozione di azioni di programmazione e implementazione volte allo sviluppo del lavoro, con particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio sociale e di degrado del mercato del lavoro; e) analisi e ricerca sulle condizioni che favoriscono il lavoro non regolare; f) promozione di iniziative sul territorio dirette alla costituzione, sotto qualsiasi forma, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori al fine di sostenere e qualificare la domanda di prodotti e servizi offerti da imprese e lavoratori autonomi. 3. La commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, al fine di creare le condizioni ottimali all'attuazione della normativa statale in materia di emersione, promuove un confronto con le parti sociali per definire i criteri guida per la stipula degli accordi sindacali necessari.