Art. 17.
Osservatorio   regionale  delle  politiche  per  il  lavoro,  per  la
                    formazione e per l'istruzione

   1.  L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la
formazione  e  per  l'istruzione,  istituito dall'art. 28 della legge
regionale  n.  38/1998  e  successive  modifiche,  nell'ambito  delle
competenze   gia'   previste   dalla  legge  istitutiva,  svolge,  in
particolare,   i  seguenti  compiti:   a) valuta  gli  effetti  delle
politiche  del  lavoro  in favore dell'emersione e redige un'apposita
relazione  annuale  da  trasmettere  alla  Giunta  regionale  ed alla
commissione  regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui
all'art. 16;
    b) fornisce elementi ai fini della redazione della programmazione
annuale degli interventi di cui all'art. 15;
    c) monitora l'applicazione della presente legge.