Art. 17. Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione 1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, istituito dall'art. 28 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche, nell'ambito delle competenze gia' previste dalla legge istitutiva, svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) valuta gli effetti delle politiche del lavoro in favore dell'emersione e redige un'apposita relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 16; b) fornisce elementi ai fini della redazione della programmazione annuale degli interventi di cui all'art. 15; c) monitora l'applicazione della presente legge.