Art. 19.
Fondo  regionale  per  la  tutela  del  lavoro,  per  il  contrasto e
l'emersione   del  lavoro  non  regolare  e  per  la  stabilizzazione
                            occupazionale

   1.  E'  istituito il fondo regionale per la tutela del lavoro, per
il  contrasto  e  l'emersione  del  lavoro  non  regolare  e  per  la
stabilizzazione occupazionale, di seguito denominato fondo, destinato
al  finanziamento degli interventi di cui alla presente legge. 2. Nel
fondo confluiscono le risorse finanziarie derivanti da:
    a) finanziamenti   e   contributi  regionali  o  statali  per  il
contrasto e l'emersione del lavoro non regolare;
    b) finanziamenti e contributi concessi dall'Unione europea, dallo
Stato,  da  enti  pubblici  e  da  altri  enti e soggetti privati per
favorire le politiche attive per il lavoro.
   3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al
comma 2 sono destinate per le finalita' previste dall'art. 3.