Art. 19. Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale 1. E' istituito il fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge. 2. Nel fondo confluiscono le risorse finanziarie derivanti da: a) finanziamenti e contributi regionali o statali per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare; b) finanziamenti e contributi concessi dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti e soggetti privati per favorire le politiche attive per il lavoro. 3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 sono destinate per le finalita' previste dall'art. 3.