Art. 2. Finalita' e obiettivi 1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni dirette a: a) contrastare il lavoro non regolare e non sicuro; b) favorire l'emersione del lavoro non regolare e, piu' in generale, dell'economia sommersa. 2. La finalita' di cui al comma 1, lettera a) e' perseguita, in particolare, mediante: a) il dialogo sociale; b) la promozione della cultura della legalita' e della responsabilita' sociale delle imprese; c) la programmazione ed il coordinamento di iniziative di sviluppo in ambito territoriale o settoriale; d) il sostegno alla creazione di reti locali fra operatori economici e sociali; e) il sostegno all'attivita' ispettiva e di controllo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) il riconoscimento di incentivi alle imprese. 3. La finalita' di cui al comma 1, lettera b) e' perseguita, in particolare, mediante: a) il supporto dei servizi per l'impiego; b) la promozione della stabilizzazione occupazionale; c) il sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva; d) gli interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.