Art. 2.
                        Finalita' e obiettivi

   1.  La  presente legge, in attuazione dei principi di cui all'art.
1,   nell'ambito   delle   politiche  attive  per  il  lavoro,  detta
disposizioni  dirette a:  a) contrastare il lavoro non regolare e non
sicuro;
    b) favorire  l'emersione  del  lavoro  non  regolare  e,  piu' in
generale, dell'economia sommersa.
   2.  La  finalita'  di cui al comma 1, lettera a) e' perseguita, in
particolare, mediante:
    a) il dialogo sociale;
    b) la   promozione   della   cultura   della  legalita'  e  della
responsabilita' sociale delle imprese;
    c) la   programmazione  ed  il  coordinamento  di  iniziative  di
sviluppo in ambito territoriale o settoriale;
    d) il  sostegno  alla  creazione  di  reti  locali  fra operatori
economici e sociali;
    e) il  sostegno  all'attivita'  ispettiva  e  di controllo, anche
mediante  la  sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
    f) il riconoscimento di incentivi alle imprese.
   3.  La  finalita'  di cui al comma 1, lettera b) e' perseguita, in
particolare, mediante:
    a) il supporto dei servizi per l'impiego;
    b) la promozione della stabilizzazione occupazionale;
    c) il sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva;
    d) gli  interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti
di lavoro.