Art. 20. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un nuovo capitolo denominato: «Fondo regionale per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare» con la dotazione di 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2007, la cui copertura e' assicurata, in termini, rispettivamente, di competenza e di cassa, dal prelevamento di pari importo dai capitoli T27501, lettera i), dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale e T25502; b) l'utilizzo delle risorse comunitarie del programma operativo del FSE Ob. 2, 2007-2013. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 18 settembre 2007 MARRAZZO