Art. 20.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:  a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un
nuovo  capitolo  denominato:  «Fondo  regionale  per  il  contrasto e
l'emersione del lavoro non regolare» con la dotazione di 1 milione di
euro   per   l'esercizio   finanziario  2007,  la  cui  copertura  e'
assicurata,  in  termini,  rispettivamente, di competenza e di cassa,
dal  prelevamento  di  pari  importo dai capitoli T27501, lettera i),
dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale e T25502;
    b) l'utilizzo  delle  risorse comunitarie del programma operativo
del FSE Ob. 2, 2007-2013.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 18 settembre 2007
                              MARRAZZO