Art. 3. Ruolo della Regione 1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 2, esercita direttamente le funzioni di programmazione e di indirizzo, stipula appositi protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non regolare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' provvede a promuovere forme di collaborazione ed azioni sinergiche con gli altri organi competenti dell'amministrazione statale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza in materia di lavoro e in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. 2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 16, adotta, annualmente, con propria deliberazione, un atto di indirizzo programmatico per le attivita' ispettive, che sottopone all'organismo di coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche. 3. La Regione promuove coordinamenti interistituzionali con gli organismi e gli enti preposti competenti in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro affinche' siano effettuati controlli specifici nel settore degli appalti. 4. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, una cabina di regia, al fine di: a) coordinare l'attivita' di vigilanza ed ispezione dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle Aziende unita' sanitarie locali nonche' degli altri enti che, a vario titolo, hanno competenza in materia a livello regionale; b) armonizzare le attivita' di cui alla lettera a) con quanto previsto al comma 2.