Art. 3.
                         Ruolo della Regione

   1.  La  Regione,  per  le  finalita'  di  cui all'art. 2, esercita
direttamente  le  funzioni  di programmazione e di indirizzo, stipula
appositi  protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non
regolare  con  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale,
nonche'  provvede  a  promuovere  forme  di  collaborazione ed azioni
sinergiche  con  gli  altri  organi  competenti  dell'amministrazione
statale,  con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di
vigilanza in materia di lavoro e in materia di sicurezza e igiene sui
luoghi  di lavoro. 2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale,
sentito  il  parere  della  commissione regionale per l'emersione del
lavoro  non  regolare  di  cui  all'art. 16, adotta, annualmente, con
propria  deliberazione,  un  atto  di  indirizzo programmatico per le
attivita'  ispettive,  che  sottopone  all'organismo di coordinamento
regionale  dell'attivita' di vigilanza istituito ai sensi dell'art. 4
del  decreto  legislativo  23  aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione
delle  funzioni  ispettive  in  materia  di  previdenza  sociale e di
lavoro,  a  norma  dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e
successive modifiche.
   3.  La  Regione  promuove coordinamenti interistituzionali con gli
organismi  e  gli  enti  preposti  competenti  in  materia sanitaria,
previdenziale,  assicurativa  e  di tutela del lavoro affinche' siano
effettuati controlli specifici nel settore degli appalti.
   4. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela e
sicurezza  del  lavoro,  istituisce, con decreto del Presidente della
Regione, una cabina di regia, al fine di:
    a) coordinare  l'attivita'  di vigilanza ed ispezione dei Servizi
di  prevenzione  e  sicurezza  negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle
Aziende unita' sanitarie locali nonche' degli altri enti che, a vario
titolo, hanno competenza in materia a livello regionale;
    b) armonizzare  le  attivita'  di  cui alla lettera a) con quanto
previsto al comma 2.